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Ferri chirurgici: l'AADI rivince la causa

  • Immagine del redattore: AADI
    AADI
  • 3 ott
  • Tempo di lettura: 2 min

ALTRA VITTORIA SUL LAVAGGIO DEI FERRI CHIRURGICI - RIBADITO IL DIVIETO ESPRESSO PER L’INFERMIERE

Corte di Appello Sezione Lavoro di Ancona


L’A.A.D.I. non molla la presa e così rivince in Corte di Appello, dopo la Cassazione, sul divieto per l’infermiere di lavare i ferri chirurgici, ma questa volta con maggiore fermezza, tanto che i tre giudici del II grado riportano testualmente le argomentazioni in Ricorso:

Il protocollo aziendale attribuisce la responsabilità esecutiva sulla decontaminazione e disinfezione chimica del materiale da sterilizzare, in via esclusiva, all’infermiere, ciò in ragione della fondamentale importanza di tale attività, in cui si evidenzia che in caso di non corretta esecuzione verrebbe pregiudicato il lavaggio degli strumenti. La medesima attribuzione di responsabilità esecutiva in capo all’infermiere è prevista anche per le successive fasi del processo, come quella di selezione manutenzione e confezionamento, quella di sterilizzazione, quella di stoccaggio-conservazione e i controlli sul materiale, tutte attività che coinvolgono direttamente l’infermiere dedicato alla sterilizzazione e se alcune procedure possono essere delegate a personale di qualifica inferiore, la responsabilità del processo e dell’esito è comunque dell’infermiere. Ebbene, tale protocollo, oltre che apparire non pienamente in linea col mansionario proprio delle figure professionali coinvolte nel processo di sterilizzazione, non può costituire prova dell’esigenza aziendale obiettiva atta a giustificare l’attribuzione al personale infermieristico di mansioni inferiori nel processo di sterilizzazione. L’opera dell’infermiere consiste in una necessità di tipo organizzativa che, tuttavia, non viene esplicitata di fatto. Il protocollo, tra l’altro, non indica le ragioni per le quali la pulizia debba essere assegnata agli infermieri e non anche agli OSS. Quest’ultimo, peraltro, quando parla di “responsabilità esecutiva” può anche più correttamente interpretarsi nel senso di attribuire all’infermiere la responsabilità della corretta esecuzione dell’operazione e non anche l’esecuzione tout court della pulizia.
Deve, pertanto, affermarsi, seguendo il principio di diritto affermato dalla pronuncia rescindente, che l’attribuzione all’infermiera delle mansioni relative al lavaggio dei ferri, pur se marginali e strumentali rispetto alle mansioni dell’infermiere, non può ritenersi legittima mancando la prova della sussistenza di un’obiettiva esigenza aziendale, risultante da atti motivati della Azienda.
In questo senso, dunque, l’azienda sanitaria si è resa responsabile di una condotta inadempiente rispetto al dettato normativo di cui all’art. 52 T.U.P.I. in quanto, nel caso de quo, tale svolgimento era anche sistematico e non saltuario.

PQM

ordina a quest’ultima di non assegnare le mansioni di lavaggio della strumentazione a … Paola.

L’INFERMIERE NON DEVE LAVARE GLI STRUMENTI DI LAVORO,NON DEVE CONFEZIONARLI E STERILIZZARLI,TALE COMPITO È DELL’OSS.


Ora che abbiamo finalmente e faticosamente statuito l’an debeatur sul lavaggio dei ferri chirurgici e di ogni altro presidio arrivando al 4° grado di giudizio, procederemo sul quantum debeatur al 5° grado di giudizio, chiedendo 99.000 euro di risarcimento per lesione alla professionalità perché l’infermiera vittoriosa ha lavato per oltre 23 anni i ferri chirurgici.

Questa è l’A.A.D.I.: non chiacchiere, ma fatti!

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