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Novità 2026 sulla 104/92 e ulteriori permessi e congedi

  • Immagine del redattore: AADI
    AADI
  • 6 ore fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Attenzione ai sindacati!


Congedo straordinario

L’art. 1 della Legge 18 luglio 2025 n. 106 introduce un nuovo congedo (straordinario) per tutti i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità almeno del 74%. Il congedo è identico (tranne che per la retribuzione e il versamento dei contributi) a quello che si chiede per assistere un disabile con la 104 ma, in questo nuovo caso, il malato non deve essere un familiare del lavoratore, bensì il lavoratore stesso, che non deve necessariamente avere la 104, ma solo l’invalidità civile al 74% o superiore. Pertanto, si potrà fruire del congedo come si vuole, in modo continuativo o frazionato, per due anni, ma non si ha diritto alla retribuzione e non si può svolgere alcun tipo di attività lavorativa (quindi durante il congedo non si maturano le ferie né l’anzianità di servizio né i contributi previdenziali, ma questi potranno essere riscattati). C’è la possibilità, però, di introdurre disposizioni più favorevoli nella contrattazione collettiva.


Attenzione: la norma stabilisce che, per fruire del congedo, è necessario presentare al datore di lavoro un certificato medico di una struttura pubblica o privata accreditata che attesti la malattia, ma su tale certificato devo sollevare dei dubbi logici perché il verbale di invalidità che è obbligatorio presentare è già sufficiente per dimostrare che si è affetti da una malattia invalidante (altrimenti l’INPS non avrebbe rilasciato il verbale di invalidità). Pertanto, non si comprende lo scopo della certificazione che, tra l’altro, non potrebbe neppure contenere la diagnosi del lavoratore per espresso divieto di legge (art. 4, L. 30 maggio 1970 n. 300).


Permesso straordinario visite ed esami

L’art. 2 della stessa legge introduce il permesso straordinario di 10 ore retribuite l’anno che si somma all’art. 54 del CCNL 2019-2021, ovvero ai permessi per visite ed esami sanitari nonché terapie mediche frequenti (il nuovo CCNL non disciplina i permessi per visite perché rinvia a quello del 2019-2021, che è sempre vigente tranne per gli istituti disciplinati dal CCNL nuovo). NON COME AFFERMANO ALTRI SINDACATI CHE QUESTO PERMESSO SI AGGIUNGE ALLA 104.

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I permessi 104 non c’entrano nulla perché, anche in questo caso, per fruire delle 10 ore si deve avere una malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero una malattia invalidante o cronica, anche rara, che comporti un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. Ritengo superflua tale certificazione per le ragioni anzidette. Il diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne invalido almeno al 74%. Per ultimo, chi ha fruito del congedo straordinario ha la priorità per ottenere lo smart-working. Il Governo ha dedicato un milione e mezzo di euro per pagare le amministrazioni, anche private, che devono sostituire il dipendente in permesso.


ATTENZIONE: se i sindacati dovessero invitare, al patronato, i lavoratori privati caregiver per la 104 del familiare al fine di richiedere tale permesso all’INPS (pagando la tessera che va da 30 a 50 euro), non credetegli perché l’INPS rigetterà la domanda se non si è invalidi almeno al 74%. Questo permesso NON C’ENTRA NULLA con la 104. Si può avere la 104 anche con una invalidità inferiore al 74%!



Novità sulla 104/92

Tutti i siti che riguardano l’informazione sul lavoro stanno dedicando pagine su pagine alle grosse novità che riguardano i permessi ex lege n. 104/92.


La notizia principale è che NON CI SONO NOVITÀ.

Pure il TGCOM 24 è caduto in errore fidandosi dei sindacati.


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Comunque, la bozza della Legge di Bilancio 2026 conteneva, recentemente (ma ora in Senato pare che sia stata emendata ed è ancora in discussione), la possibilità che il datore di lavoro chieda all’INPS di verificare l’attualità dei requisiti richiesti al disabile, non al lavoratore, per beneficiare della condizione di gravità dell’handicap (art. 128, co. 8). Cosa inutile, peraltro, perché l’INPS non potrà spiare il lavoratore (questo lo può fare l’investigatore privato pagato dal datore di lavoro), ma solo chiamare a visita il disabile per vedere se ancora soffre di una menomazione grave oppure no. La previsione di legge non ha senso perché pare che si vogliano rivedere i disabili non rivedibili, ma ciò è una semplice congettura perché questa norma non abroga il Testo Unico dell’INPS che regola la non rivedibilità delle disabilità gravi e ciò scatenerà cause su cause. Per esempio, come sarà possibile chiedere all’INPS di rivisitare un diabetico per vedere se, magari, il pancreas ha iniziato d’un tratto a funzionare? Aspettiamo la pubblicazione definitiva del testo e, poi, la giurisprudenza, se l’INPS avrà il coraggio di rivedere i non rivedibili.

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