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C.C.N.L. Comparto Sanità 2022-2024: aumenti sostanziali? Sei centesimi l’ora

  • Immagine del redattore: AADI
    AADI
  • 31 ott
  • Tempo di lettura: 7 min

Analisi critica delle norme e delle incongruenze del nuovo contratto collettivo


ART. 35, co. 11

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.


È così? No.

La legge italiana vieta di indennizzare le ferie scadute, ma la CGE che si impone in Italia per Trattato internazionale, ha annullato la legge italiana e impone il pagamento delle ferie quando scadono.

Quando scadono le ferie? Le ferie scadono dopo 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle stesse; per esempio, le ferie del 2025 scadranno a fine giugno del 2027, come prevede l’art. 10 del D.Lgs. 08.04.2003 n. 66 (di recepimento europeo per cui prevale anche sulla nostra costituzione in base all’art. 10, co. 1 della Costituzione Italiana). Allora perché l’art. 35 del C.C.N.L. dice che vanno prese entro la fine dell’anno di maturazione e, al massimo, per esigenze di servizio, non oltre fine giugno dell’anno successivo, come stabilisce il co. 14 dell’art. 35 C.C.N.L.? Perché il co. 1 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 pone la regola GENERALE della scadenza delle ferie alla fine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, ma precisa anche: “salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva”. Pertanto, se il contratto collettivo non dice nulla sulla scadenza si applicano i 18 mesi del Decreto, se invece il C.C.N.L. fissa la scadenza, si deve rispettare il contratto. Il nostro contratto collettivo fissa la scadenza, al massimo e motivatamente, alla fine di giugno dell’anno successivo a quello di maturazione.

Cosa succede quando scadono le ferie? Il lavoratore europeo (anche italiano) ha diritto, se vuole, di farsele pagare a prescindere dal divieto della legge nazionale. - Cass. Lav., 22.05.2025 n. 13691, ma anche Cass. Lav., 06.10.2022 n. 29113 e mille altre con condanna europea dell’Italia.


ART. 35, co. 16

Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo periodo di comporto di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente o responsabile in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui al comma 14.

È così? No.

In caso di malattia, la giurisprudenza già stabiliva il diritto del lavoratore a farsi pagare le ferie residue non godute in quanto “il lavoratore non ha colpa se si ammala e non può godere le ferie”. - CGE, 24.01.2008/C-350/06.

Per mero tuziorismo si precisa che le ferie non vanno fruite, ma godute e su questa differenza ci sarebbe molto da spiegare e applicare ai casi concreti di vita quotidiana.


ART. 40, co. 3

Per il secondo comporto di malattia, il medico competente accerta le cause di inidoneità permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa, ivi inclusa quella a proficuo lavoro.


È così? No.

La legge e la giurisprudenza non consentono al medico competente di stabilire l’inidoneità permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa, fino all’inidoneità a proficuo lavoro che comporta il licenziamento in tronco (per giusta causa).

Cosa dice la legge: l’art. 41 del D.Lgs. n. 81/08, al co. 6 stabilisce che il medico competente “esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica (non alla idoneità lavorativa):

  • idoneità;

  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

  • inidoneità temporanea;

  • inidoneità permanente”.

Il medico competente non può decidere per l’inidoneità assoluta dei lavoratori (chiamata inabilità), perché tale stato psicofisico involge qualsiasi capacità lavorativa determinando l’impossibilità di svolgere ogni proficuo lavoro temporaneamente o permanentemente e ciò è rimesso all’accertamento esclusivo della Commissione Medica di Verifica (CMV) prevista dalla L. 20.05.1970 n. 300. La differenza tra inidoneità, che compete al medico competente e inabilità, che compete alla CMV, sta proprio, nel primo, nell’incapacità di svolgere un’attività specifica per cui è compressa la capacità lavorativa relativamente alla mansione ultima svolta; nel secondo, invece, è compromessa la capacità di svolgere assolutamente qualsiasi attività lavorativa rendendo l’inabile inidoneo a proficuo lavoro, come definito chiaramente dall’art. 2, co. 1 della L. 12.06.1984 n. 222.

Cosa dice la giurisprudenza: il medico competente può solo valutare la compatibilità della salute con le mansioni assegnate e mai la capacità lavorativa aspecifica del lavoratore. - Cass. Lav., 27.05.2025 n. 14157.


ART. 40, co. 4

Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto idoneo al lavoro ma, in via permanente, non allo svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. 171 del 2011 (cioè cambia qualifica); qualora il dipendente venga adibito a mansioni inferiori ai sensi del comma 4 di tale articolo, il trattamento economico è definito come previsto dall’art. 43, comma 2 (Mutamento di profilo per temporanea inidoneità psico-fisica).


È così? No.

Prima di tutto si deve stabilire la gerarchia delle fonti del diritto per cui la legge è sovraordinata al C.C.N.L.. Il D.P.R. 10.01.1957 n. 3 comanda sul C.C.N.L. e l’art. 75 così stabilisce: “… l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”. Pertanto, addirittura in caso di aspettativa per infermità (causa e morbosità più grave di una semplice malattia passeggera), il datore di lavoro ha l’obbligo di utilizzare le capacità lavorative residue del dipendente, emarginando, in extrema ratio, il suo completo allontanamento dall’ambiente di lavoro solo quando ciò “impedisca la regolare prestazione del servizio(servizio inteso come capacità di lavorare in qualsiasi servizio pubblico, come definito dall’art. 55-octies del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165) ovvero quando non è idoneo per nessuna mansione e la sua malattia impedisce ogni tipo di attività che renda proficuo lavoro. All’esito del giudizio di inidoneità alla mansione specifica, il datore è obbligato ad attuare la ricognizione per il repechage a cui deve fornire rigorosa prova. - Cass. Lav., 21.02.2024 n. 4640. Inidoneo alla mansione di infermiere non vuol dire non possedere la capacità di svolgere mansioni accessorie e strumentali a quella infermieristica (Cass. Lav., 08.05.2025 n. 12139, ma anche Cass. Lav., 17.09.2020 n. 19419), come, per esempio riconosce lo stesso C.C.N.L. 2022-2024 (pag. 100) che, ANCHE SU QUESTO ASPETTO, si contraddice: “Profili professionali del ruolo sanitario. Professioni sanitarie infermieristiche: Infermiere, Infermiere pediatrico. Tali profili, comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell’ambito delle unità operative semplici; assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le Aziende o Enti ed, in particolare, quelli che garantiscono l’assistenza sulle 24 ore; collaborano all’attività didattica nell’ambito dell’unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi; all’interno delle unità operative semplici, possono coordinare anche l’attività del personale addetto per predisporne i piani di lavoro nel rispetto dell’autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo”. Negli ambulatori, spesso, svolgono attività esclusivamente di tipo amministrativo-clinico, verificando la congruità delle prescrizioni, gestiscono e custodiscono le pratiche (refertazione, denunce di malattia infettiva, informazioni all’utenza, chiamata del medico, chiamata del personale tecnico manutentore, segnalano rischi ambientali che potrebbero causare sinistri all’utenza).   

Vi sarebbero altre critiche da formulare sui commi successivi, ma l’esposizione risulterebbe eccessivamente gravosa per cui mi riservo di spiegarla in altra occasione


ART. 54

Il patrocinio legale consente all’infermiere di farsi pagare l’avvocato dall’azienda quando è citato in giudizio dal paziente (o dai suoi eredi) per responsabilità civile e penale. Come il C.C.N.L. 2019-2021 l’ARAN insiste che in caso di proscioglimento per prescrizione, il rimborso debba essere negato.

È così? No.

La giurisprudenza impone il rimborso (Cass. Lav., 24.05.2019 n. 14245).

Quindi? L’art. 54 intimidisce i lavoratori e nega diritti evidenti su cui molti ci cascano e non sanno che possono ottenere il rimborso (che nel penale arriva anche a 10.200 euro).


Pensavo che dal 1° gennaio 2019 ad oggi i Sindacati e l’ARAN avessero pensato agli eroi dell’era COVID, magari riconoscendo agli infermieri qualche piccolo aumento salariale:

c’è stato?

Andiamo a vedere.


ART. 67

  • Indennità per chi lavora a malattie infettive, sala operatoria, terapia intensiva e sub-intensiva, nefrologia e dialisi, emergenza-urgenza, assistenza domiciliare:

2019-2021 = 5 euro lorde a giornata di effettivo lavoro

2022-2024 = 5 euro lorde a giornata di effettivo lavoro

NIENTE


  • Indennità giornaliera di turno per servizi di almeno 12 ore complessive su due turni

2019-2021 = 2,07 euro lorde

2022-2024 = 2,07 euro lorde

NIENTE

Questa indennità è erogata anche nel turno di notte e smonto notte (ore 22-06) per cui, la notte, è corrisposta una indennità di 25 centesimi l’ora e ricordo che la professione infermieristica è intellettuale (art. 2229 C.C.), almeno così prevede la legge e l’OPI che su questa norma ci fonda la tassa che pretende ogni anno.   


  • Indennità oraria di servizio notturno dalle ore 22 alle ore 6

2019-2021 = 4 euro lorde

2022-2024 = 4 euro lorde

NIENTE


  • Indennità oraria di turno festivo

2019-2021 = 2,55 euro lorde

2022-2024 = 2,55 euro lorde

NIENTE

Se l’infermiere sacrifica (anche la famiglia) il giorno festivo per lavorare, il guadagno differenziale tra l’attività prestata in un giorno lavorativo e uno festivo (che lo spingerebbe a rinunciare allo svago) è di (2,55-2,07) 48 centesimi lordi che spalmati su un turno convenzionale di 7 ore è pari a 6 centesimi l’ora.


  • Indennità di specificità infermieristica

2019-2021 = 72,79 euro lorde

2022-2024 per l’anno 2024 = 80,73 euro lorde

2022-2024 per l’anno 2025 = 87,79 euro lorde

AUMENTO FINALE NEL 2025 DI 15 EURO lorde al mese


  • Indennità tutela del malato

2019-2021 = 41,10 euro lorde

2022-2024 per l’anno 2024 = 45,58 euro lorde

2022-2024 per l’anno 2025 = 51,97 euro lorde

AUMENTO FINALE NEL 2025 DI 10,87 EURO lorde al mese


  • Indennità professionale specifica

2019-2021 = 433,82 euro lorde su 12 mensilità ovvero 36,15 euro lorde mensili

2022-2024 = È STATA ABROGATA

Probabilmente assorbita dall’incarico di base


  • Indennità di pronto soccorso

È decisa dalla Regione


  • Nuova retribuzione tabellare annua infermieri

2019-2021 = 23.298,93 euro lorde

2022-2024 = 24.918,93 euro lorde

AUMENTO DI 1620 EURO all’anno su 13 mensilità ovvero 124,16 euro lorde al mese


  • Nuova retribuzione tabellare annua ex posizioni organizzative

2019-2021 = stesso stipendio degli infermieri

2022-2024 = 34.634,49 euro lorde ovvero 9.715,56 euro lorde in più l’anno

AUMENTO di 747,35 euro lorde al mese rispetto al C.C.N.L. 2019-2021

OLTRE

Indennità incarico di media e elevata complessità

che è rimasta immutata ovvero elevata complessità da 9.500 a 13.500 euro lorde all’anno e media complessità da 4.000 a 9.500 euro lorde all’anno


Indennità incarico professionale di base che tutti gli infermieri avranno automaticamente anche all’assunzione

1.000 euro lorde annui ovvero 76,92 euro per tredici mensilità elevabili a 1500 euro annui se in contrattazione decentrata penseranno agli infermieri


FACCIAMO I CONTI?

Infermiere

Indennità di specificità infermieristica 15 euro

Indennità tutela del malato 10,87 euro

Retribuzione tabellare 124,16 euro

Indennità incarico professionale di base 76,92 euro

TOTALE 226,95 euro al mese lorde

MENO

Indennità professionale specifica di 36,15 euro

=

190,80 euro lorde mensili; applicando una aliquota media del 25,940%

=

141 euro nette al mese

POCHI?

1 commento


Pochi? Pochissimi, una miseria…

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