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Niente risarcimento per demansionamento, tempo tuta e buoni pasto se non si pagano OPI e multe

  • 20 dic 2025
  • Tempo di lettura: 1 min

L’art. 144 della Legge 18 luglio 2025 n. 33, conformemente alla normativa europea, dispone che la ASL e l’ospedale non possano versare alcun risarcimento al proprio dipendente se prima non verificano, tramite un’app telematica, se il lavoratore è debitore del Fisco per cartelle esattoriali insolute (multe, tassa OPI, tassa rifiuti, ecc.).


In questo caso si applica la compensazione dei debiti/crediti erariali, ovvero i soldi che la Pubblica Amministrazione deve incassare tramite cartelle esattoriali vengono trattenuti direttamente, anche se il credito deriva da un’altra Pubblica Amministrazione, come l’ospedale: una sorta di giroconto.


Il risarcimento al lavoratore può essere bloccato solo se supera i 2.500 euro e solo se il debito erariale è almeno di pari importo. Diversamente, il risarcimento deve essere pagato senza segnalazione all’Erario.


L’Agenzia delle Entrate provvede tempestivamente a recuperare il debito per intero mediante una sorta di pignoramento presso terzi, pignorando un decimo dello stipendio (o un settimo per stipendi superiori a 2.500 euro mensili).


Il risarcimento può riguardare qualsiasi tipologia di credito, anche se riferito a retribuzioni non corrisposte per licenziamento illegittimo o a voci retributive non pagate (ad esempio: straordinari, indennità, tempo tuta e buoni pasto).


L’Agenzia delle Entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’INPS.


Si ricorda, infine, che il dipendente pubblico può pignorare il proprio datore di lavoro che ritardi il pagamento del risarcimento, con atto di precetto, solo dopo 120 giorni dalla notifica della sentenza (o del decreto), inoltrata dal proprio avvocato.

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