Ferie non godute: Infermiera AADI sfonda l'ospedale
- AADI

- 6 giorni fa
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Era stata cacciata via dagli uffici del personale dandole della pazza, ma l’AADI le aveva detto di avere fiducia e oggi l’Ospedale l’ha risarcita con 5.700 euro
L’infermiera Giuseppina si è rivolta agli uffici del personale di un grande ospedale romano chiedendo come potesse farsi pagare le ferie che non aveva potuto godere, ben 60 giorni, perché aveva letto, in un articolo scritto da Mauro Di Fresco, che dovevano essere pagate.
L’impiegata, deridendola e chiamando i colleghi per canzonarla, l’aveva poi cacciata via in malo modo, facendola piangere.
Preso appuntamento all’A.A.D.I. e chiedendo del Di Fresco, questi le confermava il diritto e le calcolava in 5.236,63 euro il danno subito, oltre interessi legali al 2,5% annuo.
Nonostante la diffida dell’A.A.D.I., l’Ospedale rispondeva che, in base all’art. 5, co. 8 del D.Lgs. n. 95/2012, alle circolari ministeriali e al C.C.N.L. Comparto Sanità, l’indennità per ferie non poteva essere pagata perché espressamente vietata dalla legge e che, quindi, era inutile molestare l’Amministrazione con queste ridicole richieste.
Immediatamente veniva radicato il ricorso giudiziario, con il quale si spiegava, in modo molto articolato e complesso, che il D.Lgs. n. 95/2012 aveva trascinato nel vizio di incostituzionalità sia le circolari ministeriali sia il C.C.N.L., rendendoli illegali, e che i sindacati firmatari risultavano incompetenti, non avendo tenuto conto del D.Lgs. n. 66/2003.
Tempestiva la memoria difensiva ospedaliera, preparata da eminenti avvocati del Foro di Roma, specificamente assunti per affossare il ricorso ed evitare un precedente nazionale pericoloso in ambito sanitario infermieristico, vista la risaputa difficoltà degli infermieri a fruire delle ferie nei termini di legge.
Durante la causa, l’Ospedale ha spiegato e dimostrato, con sentenze italiane, che se il recesso del rapporto di lavoro fosse stato dovuto a una scelta della lavoratrice, a questa non sarebbe stata pagata alcuna indennità e le ferie si sarebbero perse. Solo in caso di licenziamento, malattia o morte si sarebbe potuta corrispondere l’indennità.
L’A.A.D.I. non era d’accordo: l’indennità va pagata sempre.
Dopo una battaglia a colpi di note autorizzate, memorie di replica e conclusionali durata 2 anni e 10 mesi (la causa era stata interrotta per chiedere al Ministero dell’Europa e al Governo italiano pareri e delucidazioni, non essendoci precedenti nel caso di recesso del rapporto di lavoro per dimissioni della lavoratrice), oggi è stata pubblicata la sentenza: accoglimento totale.
La sentenza ricalca perfettamente la spiegazione magistrale fornita dall’A.A.D.I. su come interpretare l’istituto europeo delle ferie e conciliarlo con quello italiano.
Il Tribunale ha accolto anche i conteggi al centesimo: 5.236,63 euro, oltre interessi legali per 460,71 euro.
Un precedente legale che farà discutere, ma che risulterà imbattibile.
L’A.A.D.I. è sempre avanti, proiettata nel futuro della tutela giuslavoristica sanitaria.



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