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Soppresso il diritto di difesa alla ASL BT - Regime pari alla Corea del Nord

La A.S.L. impedisce alla vittima di discriminazione disabile di difendersi in tribunale


Quello che è successo alla A.S.L. BT non ha eguali!


Un’infermiera dell’A.A.D.I. ha fatto una causa d’urgenza alla A.S.L. Barletta-Andria-Trani chiedendo di annullare l’ordine di servizio firmato dal dirigente infermieristico, dal direttore generale e da altri sei dirigenti che la trasferivano nel distretto sanitario di un altro comune rispetto a quello dove viveva e lavorava e assisteva il padre.


Prontamente l’Associazione Avvocatura Degli Infermieri ha diffidato la A.S.L. in quanto il trasferimento è da ritenersi illegittimo ai sensi dell’art. 33, co. 5 e 6 della L. n. 104/92 che vieta di trasferire il lavoratore che assiste un disabile grave senza il suo consenso, senza considerare che anche l’infermiera era disabile (e convivente con il padre), Nonostante la diffida dell’Associazione Avvocatura Degli Infermieri fondata sulla legge, la A.S.L., sempre con le stesse firme (ben otto), respingeva le ragioni dell’A.A.D.I. asserendo che la L. n. 104/92 non si applica in Puglia in quanto le ragioni di servizio prevalgono (stiamo parlando di una A.S.L. che ancora oggi pretende di dover autorizzare i permessi 104.92 che, come è ben risaputo, è un diritto potestativo ricettizio che va solo comunicato e non autorizzato).

È ovvio che la causa è stata vinta, ma non è finita qui.


Oltre a subire un pervicace mobbing da parte del proprio direttore, l’infermiera ha dovuto presentare la causa di merito (entro 90 giorni dall’ordinanza cautelare, va radicata la causa di merito per forza di legge) e precisamente, il 3 febbraio 2025, saranno sentiti i testimoni che l’azienda ha indicato contro la nostra infermiera.

Ma udite udite: tra i testimoni chiamati contro l’infermiera c’è proprio il direttore del distretto che, nonostante la stessa avesse chiesto il permesso per motivi personali per la data di udienza in largo anticipo, in modo da difendersi e controbattere alle dichiarazioni avversarie, il direttore NON L’HA AUTORIZZATA!

In poche parole, l’accusatore non ha autorizzato l’accusata a difendersi!!!


Quindi, il 3 febbraio, il direttore dirà tutto quello che vorrà contro l’infermiera che però, essendo sua sottoposta, non potrà controbattere e l’udienza se la farà da solo con il giudice. È vero che sarà presente l’avvocato dell’infermiera, ma è pure vero che sarà anche presente l’avvocato della A.S.L., ma l’accusata non potrà controbattere né sentire quello che verrà detto contro di lei né smascherare le falsità che verranno pronunciate.

Già sconvolge il fatto che il giudice abbia ammesso i testimoni in una causa fondata sulla legge che più chiara di così si muore, ma permettere che l’accusatore impedisca all’accusata di entrare in tribunale ricorda tanto la Corea del Nord.


Ora vedremo se il tribunale annullerà l’udienza per grave violazione dell’art. 24 della Costituzione; ma una cosa è certa: se non è mobbing questo cosa lo è?

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