Il riposo del sabato per un dipendente ebreo non è tassativo.
Nel caso qui sottopostomi, il direttore generale di un ospedale pubblico aveva preteso da un coordinatore di garantire il riposo sabbatico ad un dipendente di religione ebraica, per cui, un sindacato, chiedeva parere all’AADI per sapere se ciò fosse legittimo in quanto la modifica della turnazione, effettuata per garantire alla dipendente il riposo richiesto, causava problemi agli altri colleghi obbligati a lavorare, sempre, il sabato.
Il direttore lamentava il rischio di essere denunciato per discriminazione religiosa.
Il servizio riguarda un reparto di degenza in H24.
Il parere
Si deve precisare che il C.C.N.L. all’art. 29, co. 1 e 2, stabilisce che il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
Pertanto, unitamente agli appartenenti alla Chiesa che rinunciano al riposo domenicale per ragioni di servizio, anche gli appartenenti di altre confessioni religiose devono dover sottostare al citato all’art. 29 ovvero alle necessità di servizio, compresa la ciclicità della turnazione, come causa giustificatrice della deroga al riposo preferito, anche se “di norma” dovrebbe ricadere in un determinato giorno fissato dai precetti religiosi del dipendente.
Infatti, la locuzione “di norma” fa intendere che tale regola può non sempre essere rispettata ed è soggetta a deroghe.
Gli avventisti, come gli ebrei, osservano il giorno di riposo il sabato.
Il diritto del riposo sabbatico è previsto dall’art. 17 della legge 22 novembre 1988 n. 516.
Tuttavia, benché il co. 1 dell’art. 17 riconosce a tutti i lavoratori appartenenti a determinate organizzazioni religiose di fruire del riposo nel giorno di sabato su loro richiesta (La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato), il co. 2, precisa, in conformità alla contrattazione nazionale testé citata (ma ricorrente anche negli altri Comparti) che: “Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro”.
Infatti, il co. 3 del medesimo art. 17 ribadisce che: “Restano comunque salve le imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall’ordinamento” come è, appunto, il servizio sanitario quale strumento fondamentale per garantire la tutela dell’art. 32 Cost. nel territorio della Repubblica.
Giova ricordare, sul punto, che l’art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 vieta gli atti discriminatori sul posto di lavoro, intesi come trattamenti peggiorativi e idonei a cagionare un pregiudizio, rispetto a situazioni simili, sulla base dell’appartenenza ad una minoranza religiosa o ideologica, ma tale discriminazione non sussiste qualora un diritto religioso, come tale riconosciuto da una norma di legge, viene compresso ugualmente fra tutti i dipendenti della medesima azienda e non solo ai danni di alcuni.
In questo caso non vi è disparità di trattamento e non può sussistere alcuna discriminazione perché tutti sono trattati nel medesimo modo, anche in rispetto dell’art. 41 Cost. che, ribadendo il potere datoriale sull’organizzazione del lavoro, lo limita esclusivamente nell’ambito delle libertà e della dignità dei lavoratori; diritti non certamente lesi dalla necessità di garantire un pubblico servizio.
Quindi, si deve ritenere non fondata la questione sollevata dal direttore generale dell’azienda sul rischio di incorrere nell’illecito della discriminazione, nel caso in cui non fosse garantita alla dipendente richiedente, il giorno di riposo ricadente il sabato.
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