Prima sentenza italiana su incident reporting e near miss
Ovviamente dell’A.A.D.I.
Tribunale del Lavoro di Savona, 09.10.2026, n. 402, R.G. n. 261
L’infermiere, segretario dell’A.A.D.I., aveva riportato nell’incident reporting e nel near miss un rischio di evento, ritenendolo aggravato e prodotto da quanto la collega aveva volontariamente omesso nella cartella clinica rispetto alle informazioni ricevute dal paziente.
La denuncia della collega nei confronti del nostro iscritto aveva prodotto una procedura disciplinare attivata dall’UPD per aver posto in essere, durante l’orario di lavoro, una condotta non conforme all’obbligo, previsto dal vigente C.C.N.L., di mantenere, nei rapporti interpersonali, una condotta adeguata ai principi di correttezza, astenendosi da comportamenti anche solo potenzialmente lesivi della dignità della persona; aver sostanziato, nei fatti sopra individuati, descritti e contestati, una condotta grave contraria all’obbligo di evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi e/o all’immagine della Pubblica Amministrazione, inclusa una non corretta applicazione del percorso interno di trasferimento dei pazienti da applicarsi per le fattispecie di non aderenza rispetto al percorso di fast track ortopedico; aver posto in essere, nei fatti sopra individuati, descritti e contestati, un comportamento grave, contrario agli obblighi di correttezza, buona fede e diligenza (artt. 1175, 1176, 1375 e 2104 del Codice civile) verso l’Amministrazione di appartenenza e verso altri dipendenti; aver posto in essere, relativamente ai fatti come sopra individuati, descritti e contestati, anche in momenti diversi, la violazione di obblighi e doveri fondamentali che traggono origine ratione temporis.
Gli contestavano pure le seguenti violazioni:
Dal Codice civile:
Art. 2104, “Obbligo di diligenza del prestatore di lavoro”;
Art. 1375, “Esecuzione di buona fede”;
Art. 1175, “Comportamento secondo correttezza”;
Art. 1176, “Diligenza dell’adempimento”.
Dalla legge:
D.Lgs. n. 502 del 1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e relative disposizioni aziendali.
Dalla contrattazione nazionale:
Dal C.C.N.L. del 02.11.2022 del personale non dirigenziale del Comparto Sanità.
Dalle disposizioni aziendali:
Allegato A di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 861 dell’8 novembre 2023, “Codice di Comportamento”.
Dai principi etici e di buona amministrazione:
Legalità ed etica: conformare sempre il proprio operato ai principi e alle norme di legge, ai principi etici nonché di lealtà, correttezza, decoro e consapevolezza del ruolo pubblico ricoperto;
Buona fede e correttezza: perseguire l’interesse pubblico nel proprio lavoro, nei rapporti con terzi e colleghi, anche adottando comportamenti professionalmente adeguati;
Diligenza: collaborare con diligenza, osservando le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite;
Obiettività e ragionevolezza: dal contratto individuale di lavoro stipulato con l’ASL 2 S.S.R. Liguria e dagli specifici obblighi ivi previsti.
L’azienda paventava anche responsabilità penali e, rigettando formalmente la memoria difensiva ben argomentata depositata dall’Ufficio Legale dell’A.A.D.I., comminava, per evitare il contenzioso che si palesava fondato, la sanzione del semplice e inaspettato rimprovero scritto, nonostante le gravissime contestazioni formulate contro il lavoratore.
Radicata la causa per violazione dell’art. 1, co. 539, della L. n. 203/2015, che protegge il relatore dell’incident reporting o del near miss da ogni conseguenza pregiudizievole, la causa veniva vinta e il giudice si è complimentato scrivendo che non esistono altri precedenti su questa difficile materia.
La regola: le dichiarazioni riportate nell’incident reporting o nel near miss sono protette da ogni punizione a carico del relatore; non possono essere oggetto di indagini personali a carico del relatore, salvo, però, che l’uso delle parole sia continente (non gratuitamente offensivo) e che i fatti siano esposti in modo da garantire che la percezione del relatore di quanto ha visto e sentito sia verosimilmente riportata in buona fede, anche se poi si accerta che quanto scritto è falso.
Pertanto, non può essere sanzionato il professionista che riporta in buona fede sull’incident reporting o sul near miss fatti non veri (falsi), se ha scritto in buona fede, cioè in base a quanto visto, sentito o dedotto; è l’azienda sanitaria che deve dimostrare che il segnalante ha voluto, con dolo (non per colpa), utilizzare tali strumenti per arrecare danno a terzi.



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