top of page

Facciamo anche noi una lezione di diritto a NurseNews

3 minuti fa
Tempo di lettura: 4 min

Ha ragione NurseNews quando cita i ragionevoli accomodamenti come procedimento obbligatorio per trovare una soluzione nei riguardi delle comorbilità che rendono l’attività lavorativa più impegnativa rispetto a chi non soffre di limitazioni patologiche accertate.


Quello che sfugge a NurseNews è che i ragionevoli accomodamenti non si applicano esclusivamente ai disabili, ma a tutti i lavoratori che hanno una qualsiasi patologia accertata che non permette loro di lavorare serenamente, secondo il recente approdo giurisprudenziale sull’ergonomia del lavoro. – Cass. Lav., 3 giugno 2026, n. 17754.


L’ergonomia del lavoro è connessa alla tutela che il datore deve obbligatoriamente garantire alla luce dell’art. 2087 c.c., nella cui struttura è anche compresa la personalità morale del lavoratore. – Cass. Lav., 15 giugno 2026, n. 20005.


A maggior ragione, dinanzi a una disabile portatrice, peraltro, di handicap di cui alla L. n. 104/1992, la tutela ai ragionevoli accomodamenti è per forza dovuta, sia perché l’attenzione per i lavoratori fragili deve considerare specifici bisogni (Cass. Lav., 11 dicembre 2024, n. 31912), sia perché l’ambiente di lavoro deve essere confortevole (Cass. Lav., 21 febbraio 2024, n. 4664), sia perché il procedimento amministrativo per garantire l’attivazione del percorso di tutela è già stabilito dalla legge (art. 5-bis della L. 05.02.1992, n. 104).


Il datore deve emettere un provvedimento, anche negando le richieste della lavoratrice, entro 15 giorni dalle sue richieste, anche tramite il sindacato.


Ciò è tanto vero se si considera che avverso il diniego motivato di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67.


A ciò si aggiunga che ogni molestia è punita anche penalmente ai sensi dell’art. 2-bis della L. n. 104/1992.


Premesso che il posto di lavoro deve essere sano, sicuro e dignitoso (Cass. Lav., 23 aprile 2026, n. 10648), nonché sereno (Cass. Lav., 4 marzo 2021, n. 6079), le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di nominare un disability manager (art. 4, Legge 1° marzo 2006, n. 67) che aiuta la richiedente a ottenere i ragionevoli accomodamenti, tentando anche di conciliare la vertenza.


EBBENE:

  • L’A.S.L. non ha mai risposto alle richieste di ragionevoli accomodamenti, benché reiterate 20 volte;

  • L’A.S.L. ha creato un ambiente malsano idoneo a scatenare le crisi emicraniche e a peggiorare lo stato posturale della lavoratrice, già compromesso;

  • L’A.S.L. non ha mai nominato un disability manager.


Il Tribunale di Trani, nella fase cautelare che NurseNews ha spiegato consistente nel fumus boni iuris e nel periculum in mora, non ha compreso il senso di quello che ha scritto perché non studia la giurisprudenza pedissequamente come facciamo noi, che due mesi fa abbiamo festeggiato lo studio di un milione di pagine di Cassazione, ma ha scopiazzato Internet, altrimenti avrebbe saputo che:


  • Il periculum consiste nella necessità di decidere come evitare il peggioramento di un pregiudizio (non di un danno, capito?), ovvero, attese le decine di certificazioni mediche rilasciate da policlinici universitari di Roma, di Siena e del Sacro Cuore Gemelli che attestavano la gravità della situazione resistente ai farmaci e lenita da iniezioni craniche (siringhe in testa, per capirci), come arrestare tale sofferenza;

  • Il fumus consiste nella fondatezza della domanda, ovvero, nel caso dell’art. 2087, nella prova per tabulas consistente nelle diffide e nell’assenza del disability manager, che invece la presidente del Tribunale ha scritto che c’era; nel rifiuto dell’A.S.L. BT di rispondere alla lavoratrice sulle richieste di ragionevoli accomodamenti, che invece la presidente del Tribunale ha scritto che lo aveva fatto; sull’assenza di contestazioni dei certificati medici e della malattia della ricorrente da parte dell’A.S.L., che invece la presidente del Tribunale ha scritto che non era malata e che poteva soffrire tranquillamente (tanto l’emicrania non ce l’aveva lei), nonostante la legge imponga la neutralità del giudice, che non deve aiutare una parte a difendersi, cosa che invece è stata fatta.


IL FUMUS ERA ESISTENTE DALL’INIZIO, ALTRO CHE POST.


Non c’è nessun post, visto che sono state ripetute le stesse cose del giudizio cautelare, solo che un altro giudice ha applicato la legge senza remore.


Chiediamoci, invece, perché il giudice cautelare le ha ignorate senza fornire un’adeguata motivazione, violando l’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.?


Sulla questione andremo avanti. Fatto sta che un giornalista deve essere critico e non scopiazzare quello che legge da un’altra parte senza farsi domande.


Mauro Di Fresco aveva contattato NurseNews per essere intervistato sulla vicenda e raccontare la verità, CARTE ALLA MANO, ma il direttore aveva rifiutato categoricamente, volendo scegliere la versione comoda, quella che fa notizia, e non tutte e due, per lasciare ai lettori la propria valutazione. Questo non è giornalismo, è sensazionalismo.


Quindi, altro che posteriori, la causa di merito post cautelare è stata proposta proprio per smentire il giudice d’urgenza, ed è quello che è stato fatto. – Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2019, n. 11927.


Noi dell’A.A.D.I., per conto nostro, non intendiamo più replicare. Abbiamo altro da fare, siamo impegnati a fare giustizia per i lavoratori in sanità; non ci interessano i gossip, sono per chi non ha niente da fare.

Commenti


bottom of page