Permessi ex art. 33, comma 3 Legge 104/92 durante il turno notturno, va computata una sola giornata.
Grande svolta grazie all’ Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico
Numerosi colleghi infermieri si sono rivolti alla nostra Associazione ponendo quesiti rispetto alla prassi di alcune aziende ospedaliere (a nostro avviso del tutto illegittima), di computare al personale turnista che usufruisce dei permessi di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 104/92, e ne fa richiesta durante il turno notturno, ben due giornate di permesso anziché una, con la scusa che, visto che tale turno di norma va dalla ore 21.00 alle ore 07.00, salvo qualche differenza da azienda ad azienda, si pone esattamente a cavallo tra due giornate di lavoro: la prima che vede l’infermiere iniziare il turno alle ore 21.00 fino alle ore 24.00 e la seconda giornata che dalle 24.00 arriva fino alle ore 07.00 del giorno successivo.
Chi quindi, per ragioni del tutto personali ed inopinabili decideva di usufruire del permesso 104 durante il turno notturno, si vedeva decurtati due giorni di permesso 104 anziché uno, il primo che copriva il giorno precedente e il secondo a copertura del giorno successivo.
Tale prassi, ad avviso di chi scrive, risultava inconsueta e addirittura profilava dei limiti di legittimità Costituzionale ancorché di legge, poiché ritenevamo giustamente che non dovesse ricadere sul dipendente, che necessita di assentarsi per assistere il proprio parente disabile e/o invalido, la mancanza di una regolamentazione univoca su tutto il territorio nazionale.
La nostra tesi, del tutto in linea con l’interpretazione letterale della normativa sia nazionale che comunitaria, aderiva alla considerazione logico-giuridica che, se la locuzione “permessi giornalieri” si riferisce all’intera giornata di lavoro, non può suscitare differenziazioni tra una giornata data in regime antimeridiano piuttosto che in regime notturno, posto che, il personale turnista che svolge la propria attività durante il turno notturno, deve necessariamente avere pari trattamento e non essere soggetto a discriminazioni di sorta.
In effetti non è una scelta diretta del dipendente quella di articolare il turno notturno dalle ore 21/22 alle ore 07.00, ma solo un modello organizzativo tipico delle aziende ospedaliere e quindi meramente interno all’organizzazione e, come tale, non può pregiudicare gli istituti incluso quello della 104, solo perché non si è stabilito di istituire un turno aggiuntivo: ad esempio, se il turno notturno si articolasse, invece che dalle ore 21.00 del giorno precedente, dalle ore 24.00 della stessa giornata , non si verificherebbe nessuna discrepanza rispetto ai turni antimeridiani che prevedono la decurtazione di una unica giornata di permesso per la 104/92.
Nonostante la nostra ferma convinzione, non abbiamo mai ricevuto un positivo riscontro da nessuna azienda ospedaliera, sia essa pubblica che privata, sulla nostra tesi, certamente più favorevole alle esigenze del dipendente piuttosto che a quelle dell’azienda.
Abbiamo quindi condotto aspre battaglie, sfociate poi nella decisione di spostare l’onus probandi sulla correttezza o meno della nostra tesi, agli organi istituzionalmente preposti, ossia il Ministero del Lavoro e l’INPS, i quali, prontamente interpellati hanno sancito che la nostra tesi era ed è, a tutti gli effetti, del tutto lecita e legittima, ossia, nei casi in cui il dipendente debba usufruire dei permessi 104/92 durante il turno notturno, va computata solo la giornata che raccoglie maggiori ore di lavoro e, quindi, quella dello smonto notte.
Pertanto l’infermiere potrà consumare un solo permesso 104 per ogni turno notturno e non due!
Ennesima interpretazione giuridica corretta da parte dell’A.A.D.I. in favore degli infermieri sempre più spesso penalizzati ed emarginati.
Certo che per un’associazione che alcuni sindacati definiscono inutile, ne sta ottenendo di risultati tangibili per la categoria infermieristica!
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