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OSS somministra terapia orale al paziente sbagliato - È colpa dell'infermiere?

Un caso disciplinare ha interessato l’Ufficio Legale-Sindacale dell’Associazione Avvocatura Degli Infermieri allorché, un infermiere, è stato accusato dal proprio datore di lavoro di non aver vigilato sulla terapia orale somministrata ai pazienti ed anzi di aver permesso che un O.S.S. la somministrasse al suo posto, non prevenendo l’errore, che si è realizzato, di somministrare la terapia ad un paziente sbagliato.


Il datore lamenta anche il danno di immagine subito a causa delle lamentele dei parenti e della potenziale vertenza che potrebbe scaturire dall’errore farmacologico.


È una infrazione grave? È responsabile l’infermiere? È responsabile l’O.S.S.?

  1. L’O.S.S. non è responsabile della terapia nel senso che non deve prepararla, ma quando l’O.S.S. porta la terapia al paziente sbagliato allora se ne assume tutta la responsabilità, in pieno, perché l’errore non cade sulla terapia ovvero sulla scelta del farmaco e sulla preparazione degli stessi (farmaco giusto, dose giusta, modalità di somministrazione giusta, assenza di scadenza, ecc.), ma sulla destinazione della terapia ovvero sull’individuazione del giusto paziente, in quanto l’O.S.S. aveva preso la terapia sbagliata, credendo che fosse quella giusta, e l’ha portata al paziente sbagliato, credendo che fosse quello giusto. L’errore, quindi, può cadere sull’identificazione del paziente sbagliato (con la terapia giusta) oppure sui medicinali sbagliati (con il paziente giusto). In questi casi, l’errore definito aberratio causae, non è imputabile all’infermiere, il quale ruolo è limitato alla preparazione della giusta terapia e, se lui stesso l’ha somministra, agli errori aberranti – Cass. IV Pen., 10 aprile 2013 n. 529.

  2. L’assegnazione della terapia all’O.S.S. è comunque lecita perché la legge stabilisce che sia l’infermiere a prepararla, ma l’O.S.S. di aiutare la paziente ad assumerla, così come prevede l’all. A dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni 22 settembre 2001: “Su indicazione del Personale preposto è in grado di aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti …”.

  3. L’unica colpa che può essere addebitata all’infermiere riguarda quella in vigilando, ma non in eligendo perché l’O.S.S. si presume in grado di consegnare delle pasticche già preparate. Solo quando l’O.S.S. è chiamato a collaborare con l’infermiere per eseguire una prestazione inconsueta, infrequente o complessa, allora è dovere dell’infermiere istruire e seguire l’O.S.S. nell’esecuzione della particolare prestazione.

  4. Giova ad attenuare la responsabilità dell’infermiere allertare immediatamente il medico dimostrando il senso di protezione proteso verso il malato (posizione di garanzia) e prodigarsi per prevenire reazioni avverse ai farmaci.


La procedura disciplinare si è risolta con un semplice richiamo.

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