Grave gaffe del governo: le multe e le disciplinari previste dal nuovo D.L. n. 44/21 sono nulle per incostituzionalità
Il D.L. 1° aprile 2021 n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), ha previsto, all’art. 4-ter, l’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e del personale amministrativo e tecnico sanitario di cui all’articolo 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e degli Istituti penitenziari.
La procedura per evitare che questo personale entri nel posto di lavoro senza Green Pass (GP) è semplificata perché il lavoratore può essere sospeso all’esito della procedura attivata dal dirigente e non come, invece, prevede la procedura aggravata che riguarda il personale sanitario di cui all’art. 4, nella quale interviene, in prima istanza, l’Ordine professionale e, all’esito, il datore di lavoro.
Sembrerebbe, quindi, che l’art. 4-ter riguardi solo questo personale e non anche quello sanitario. Non è così!
Il legislatore ha inserito nell’art. 4-ter anche una breve norma che riguarda il personale sanitario.
Al co. 5 dell’art. 4-ter (primo periodo) si legge che lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 (attenzione al comma 1 perché qui è caduto il Governo) è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
In poche parole, quelli che entrano nel posto di lavoro senza aver adempiuto all’obbligo vaccinale, vengono multati (600-1500 euro) ai controlli a campione e sono sottoposti a procedura disciplinare (per insubordinazione).
Il secondo periodo del co. 5 dispone: “Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell’attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis”.
Quindi, chi esercita una professione ed è un sanitario (art. 4), come per esempio gli infermieri e non ha adempiuto all’obbligo vaccinale, subirà, se colto nel posto di lavoro, la multa e la disciplinare.
Bene; tutto qui? No.
Il primo periodo del co. 5 dell’art. 4-ter (sopra citato) stabilisce che per essere multati e disciplinati, si devono violare NON TUTTI GLI OBBLIGHI VACCINALI, ma solamente quelli previsti dal co. 1 dell’art. 4-ter del D.L. n. 44/21, ovvero: “l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021”.
L’obbligo vaccinale da adempiersi per evitare la multa è quello previsto dall’art. 3-ter (del D.L. in esame cioè n. 44/21) che lo definisce come: “ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”, da adempiersi entro i termini di cui all’art. 9, co. 3 del D.L. n. 52/21, ovvero dal quindicesimo giorno dalla prima dose di vaccino fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale sia primario che di richiamo.
Perfetto: e i guariti che fine hanno fatto?
Il Governo si è dimenticato di non multare anche i guariti!
Si potrebbe pensare che i guariti dall’infezione SARS-CoV-2 siano equiparati ai vaccinati per via analogica. Non è così.
L’art. 9 del D.L. n. 52/21 ha distinto le due fattispecie, separando sia in senso definitorio che sostanziale i vaccinati dai guariti, tanto è vero che il co. 2 del medesimo articolo ha disciplinato i vaccinati e i guariti in due diversi paragrafi.
Non solo, il D.L. n. 172/21 ha introdotto all’art. 9, co. 2 -bis e al co. 4 nonché all’art. 9-bis, co. 2-bis del D.L. n. 52/21, il paragrafo c-bis inaugurando una quarta categoria di GP: i guariti da Covid-19 vaccinati (il paragrafo b riguarda i guariti non vaccinati e insieme ai vaccinati costituiscono il Super Green Pass).
Infatti, il co. 4-bis dell’art. 9 dispone che coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino ed anche della dose di richiamo, è rilasciato il Super Green Pass (SGP).
L’art. 2 della Carta Costituzionale postula il principio di uguaglianza che deve sottendere ogni fonte del diritto; ogni legge deve rispettare l’uguaglianza evitando di discriminare i cittadini, trattando in maniera diversa situazioni identiche e in maniera uguale situazioni diverse – ex plurimis: Cass. I Civ., 11 novembre 2020 n. 28646.
Tutti i Decreti-legge finora pubblicati dal Governo Draghi hanno equiparato la vaccinazione con la guarigione da Covid-19 perché la ratio legis sottintende identità protettive dell’una e dell’altra circostanza, accostando gli stessi effetti anticorpali, magari non identici ma affini.
È naturale, quindi, che quanto previsto per le vaccinazioni, in termini giuridici e soprattutto di vantaggio, anche la guarigione debba seguire lo stesso corso, ma non è possibile in questo caso perché il brocardo “nulla poena sine lege” che rispecchia la previsione normativa dell’art. 1 C.P. che, come principio generale, è sussunta in ogni giurisdizione, impedisce di applicare, in via analogica quanto previsto dal co. 5 dell’art. 4-ter, D.L. n. 44/21 anche perché la costruzione normativa che il legislatore ha scelto, cioè la procedura per rinvii, è dotata di specialità e palesa l’intenzione del legislatore di proteggere esclusivamente i vaccinati e non altro, ribadendolo per ben tre volte durante il procedimento di rinvio.
Strictu sensu et ad litteram leges, bisognerebbe fare uno sforzo giurisprudenziale per poter evitare che anche i guariti da Covid-19 dotati di Super Green Pass non siano multati al pari dei vaccinati.
Ma la questione, scottante, ci permette di proporre due soluzioni giurisprudenziali, oltre alla soluzione legislativa cioè correttiva che il Governo, per orgoglio di infallibilità non farà mai:
la norma che prevede la multa e la disciplinare a chi non è vaccinato è nulla per manifesta incostituzionalità con l’art. 2 perché discrimina i guariti rispetto ai fratelli vaccinati;
i guariti da Covid-19, non vaccinati o vaccinati anche con terza dose, per l’applicazione delle multe e della disciplinare, sono a tutti gli effetti NO VAX e quindi vanno puniti!
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