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Licenziamento del lavoratore che ha superato il periodo di comporto, “anche sabato e domenica vanno

La Cassazione ritiene legittimo conteggiare nel superamento del periodo di comporto anche le giornate di riposi e le domeniche non ricadenti nel periodo di malattia.

Con la sentenza 24027, depositata il 24 novembre 2106, la Suprema Corte torna a occuparsi delle modalità di calcolo delle assenze per malattia del lavoratore al fine di accertare il superamento del periodo di comporto. Oggetto della controversia era la computabilità o meno, accanto ai giorni di effettiva malattia, «dei giorni non lavorativi, delle domeniche e delle festività preceduti e seguiti, senza soluzione di continuità, da periodi di malattia».

La presunzione di continuità, a giudizio della Corte, opera sia per le festività, i giorni non lavorativi che cadano nel periodo della certificazione, sia nella diversa ipotesi di certificati in sequenza di cui il primo attesti la malattia sino all’ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale (ossia fino al venerdì) e il secondo la certifichi dal primo giorno lavorativo successivo alla domenica (ovvero dal lunedì), sicché «i soli giorni che il lavoratore può legittimamente richiedere che non siano conteggiati nel periodo di comporto sono quelli successivi al suo rientro in servizio (in questo senso, Cassazione 29 dicembre 2008 n. 29317; 10 novembre 2004 n. 21385)».

Il fatto riguarda un dipendente all’oscuro del licenziamento già predisposto ma ancora non comunicatogli, a seguito di sanzione disciplinare, che si era recato in azienda per riprendere servizio e in quell’occasione aveva subito un infortunio che aveva comportato altri giorni d’assenza.

Considerando il comportamento scorretto e contrario a buona fede, la datrice di lavoro dell’azienda aveva avviato un procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione di un secondo licenziamento, stavolta per giusta causa deducendo il superamento del periodo di comporto.

Il dipendente impugna il licenziamento in primo e secondo grado, e poi in cassazione sostenendo che erroneamente la Corte territoriale avrebbe inserito nel conteggio le domeniche e i giorni non lavorativi non compresi nei certificati medici, atteso che la giurisprudenza di legittimità richiamata nella motivazione si riferisce alle festività che “cadono nel periodo di malattia indicato nel certificato medico” e non a quelle che esulino dalla certificazione, aveva inoltre contestato la legittimità del doppio provvedimento espulsivo (licenziamento), osservando come o il primo licenziamento doveva intendersi implicitamente revocato o l’intimazione del secondo licenziamento doveva essere preclusa dall’efficacia del primo atto di recesso.

Entrambi i motivi di ricorso vengono però respinti dalla Cassazione, secondo cui l’iniziativa disciplinare avviata nei confronti del lavoratore «non solo non era di per sé incompatibile con il primo atto adottato, ma anzi era sintomatica della volontà reiterata di porre termine al rapporto».

Con riferimento, quindi, alla possibilità di un doppio recesso dell’azienda, la Corte ha ribadito il principio secondo cui «il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo»(Cassazione 20 gennaio 2011, n. 1244).

E’ stato inoltre precisato dalla Corte, che ha poi ribadito, che “la prova idonea a smentire la suddetta presunzione di continuità può essere costituita soltanto dalla dimostrazione dell’avvenuta ripresa dell’attività lavorativa, atteso che solo il ritorno in servizio rileva come causa di cessazione della sospensione del rapporto, con la conseguenza che i soli giorni che il lavoratore può legittimamente richiedere che non siano conteggiati nel periodo di comporto sono quelli successivi al suo rientro in servizio” (Cass. 10 novembre 2004 n. 21385 e Cass. 29.12.2008 n. 29317).

Respinge quindi il ricorso ritenendolo infondato e conferma il licenziamento per giusta causa del lavoratore.

Rientrano quindi nel computo totale del periodo di malattia anche le festività e le domeniche, le quali, si sommano alle giornate di malattia ricadenti nei giorni feriali concorrendo di fatto a ridurre il periodo di comporto, questo sia nell’ambito del rapporto di lavoro privato come nel caso di specie, sia nell’ambito del pubblico impiego.

Il direttivo AADI

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