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La posizione di garanzia dell’infermiere: professionista sanitario.

Commento a Cass. sez. Penale n. 5 del 2 gennaio 2018

Con la sentenza del 11 luglio 2013 il Tribunale di Roma dichiarava colpevole l’infermiere X dei reati lui ascritti, di cui agli artt. 113, 589 cod. pen. E, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi 8 di reclusione – pena sospesa-, oltre che al risarcimento del danno cagionato alle parti civili costituitesi, da liquidarsi in separata sede.

Con sentenza n. 5134 del 20/05/2016, la Corte di Appello di Roma adita dall’imputato, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’infermiere X perché il delitto lui ascritto si era estinto per prescrizione, confermava per altro le statuizioni civili disposte in sentenza.

Contro la sentenza di Appello ricorre in Cassazione l’infermiere, deducendo i seguenti vizi motivazionali:

– il processo vedeva imputati in origine tutti i sanitari (medici e infermieri) che, a vario titolo, avevano avuto contatti diretti con il paziente dal momento del suo ricovero, avvenuto in data 4 dicembre 2006, fino al momento del decesso, avvenuto in data 9 dicembre 2006;

– tutta l’istruttoria dibattimentale del processo di I grado si era basata sulla ricerca delle cause che avevano portato al decesso del paziente, attraverso le testimonianze dei consulenti dell’accusa, di quelli della difesa e l’esame degli imputati;

– gli esiti di tali mezzi di ricerca avevano condotto ad un insanabile contrasto sul dato tecnico-scientifico, derivante da una netta contrapposizione tra gli elaborati dei consulenti dell’accusa e quelli della difesa;

– la motivazione della responsabilità attribuitagli dal Tribunale, ossia il non aver allertato il medico di guardia in presenza di una crisi ipotensiva del paziente poi deceduto, verificatasi nel pomeriggio dell’8 dicembre;

– sostiene che attraverso una valutazione ex ante nel corso del processo non erano emersi elementi dimostrativi della necessità di allertare il medico di guardia, in quanto le condizioni del paziente erano perfettamente compatibili con il decorso post-operatorio in atto.

Ribadisce che la Corte di Appello ha recepito l’assunto proveniente da tutti i periti, sulla impossibilità di valutare come foriera di allarme la situazione del paziente quel pomeriggio dell’8 dicembre e sull’assoluta assenza di segnali che facessero presupporre la presenza di una emorragia, fondando su tali motivi conseguente assoluzione dell’altro indagato, il Dott. C..

Secondo il ricorrente tali elementi sono stati disattesi dalla Corte di Appello, nella valutazione della condotta degli infermieri intervenuti nel corso del pomeriggio di quella stessa giornata, mentre i periti, visti i risultati in cartella, hanno affermato concordemente l’assoluta impossibilità per gli infermieri di rinvenire, nelle condizioni fisiche del paziente appena operato, anomalie tali da ingenerare allarme.

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso manifestatamente infondato e perciò inammissibile.

Premette la Suprema Corte che nel caso de quo le sentenze di I grado e di Appello sono perfettamente conformi, fondendosi ed integrandosi a vicenda, confluendo in un risultato inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare la congruità della motivazione.

La Corte di Appello ha fornito puntuale spiegazione del ragionamento che è alla base della decisione, procedendo con coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.

Il ricorrente tenta di porre, all’attenzione della Corte, vizi sotto il profilo delle motivazioni e dell’asserita e connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, senza per altro ravvisarsi in nessun passaggio della sentenza impugnata tali vizi.

Ciò posto, deve osservarsi che la sez. IV della Corte di Cassazione ha già avuto modo di individuare in capo all’infermiere delle responsabilità di tipo omissivo, riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente, tutta autonoma rispetto a quella del medico (cfr. Sez. 4, n. 9638 del 2 marzo 2000; sez. 4, n. 2541 del 3 dicembre 2015, sez. 4, n. 24573 del 13 maggio 20011), ravvisando il fondamento di tale posizione di garanzia proprio nell’autonoma professionalità dell’infermiere, il quale svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso posto operatorio, proprio ai fini di consentire l’intervento del medico e va quindi oggi considerato non più ausiliario del medico ma professionista sanitario.

Nel caso di specie, occorre rilevare che la Corte territoriale ha congruamente e perciò ineccepibilmente evidenziato la differenza tra, la condotta del medico Dott. C e l’infermiere.

Il primo infatti ha rilevato che il quadro clinico e generale del paziente la mattina dell’8 dicembre non era tale da prescrivere la ripetizione intermedia dell’emocromo; il quadro d’insieme non consentiva di sospettare una diagnosi di emorragia, né il sangue nelle sacche di lavaggio della vescica poteva costituire una indicazione che indirizzasse verso la corretta diagnosi, poiché quella mattina, al controllo da parte del Dott. C, le sacche erano chiare, salvo poi scurirsi di sangue nel pomeriggio.

Diversa invece è la posizione di due infermieri (tra cui il ricorrente), che si sono resi responsabili della “gravissima omissione di non chiamare immediatamente il medico inter-divisionale nonostante gli episodi ipotensivi del paziente. Le testimonianze rese dalle persone presenti in corsia nel pomeriggio dell’8 dicembre 2006, sono infatti tutte univoche nel raccontare che dopo la chiusura dei liquidi (che effettuarono gli infermieri dietro consegna del medico) il paziente ebbe la prima crisi ipotensiva che, lungi dal risolversi spontaneamente, impose la necessità della riapertura dei liquidi e del posizionamento di cuscini sotto i piedi al fine di far confluire sangue in testa…Tale regolarizzazione della pressione avvenne, per come riferito dai consulenti del Pm, solo in conseguenza della riapertura dei liquidi, il che avrebbe imposto la chiamata del medico di turno essendo all’evidenza un dato non normale e regolare visto che il Dott. C dalle consegne rassegnate, aveva ordinato la sospensione di liquidi che palesemente il paziente non sopportava…Le crisi ipotensive, la necessita del mantenimento della somministrazione dei liquidi e la ripresa del sangue nelle sacche di lavaggio della vescica erano inequivocabilmente allarmanti che imponevano l’intervento del personale medico perché univoci nel segnalare una problematica che fuoriusciva dalle competenze degli infermieri”. Afferma ancora la Corte del merito che “l’imprudenza degli infermieri di non chiedere immediatamente l’intervento del medico ha costituito l’errore clamoroso che è costato la vita del povero paziente che, in quel momento, sottoposto a nuovo controllo dell’emocromo, avrebbe manifestato un ulteriore abbassamento del valore che unitamente alle crisi ipotensive, già avrebbe permesso di formulare l’esatta diagnosi e procedere alle trasfusioni. Va altresì rilevato come i due infermieri, nonostante le crisi abbiano colpevolmente omesso di controllare la frequenza cardiaca e quella respiratoria che, quantomeno nel corso dell’abbassamento pressorio, avrebbe consentito con certezza di registrare un aumento”.

Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica delle sentenze impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l’inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito, pone solo questioni che esorbitano dal limite della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta propria dai giudicanti nell’offerta di una diversa valutazione delle emergenze processuali e dal materiale probatorio.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. Pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di procedimento, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in 2000 €; condanna il ricorrente alle spese di giudizio, in più alle spese sostenute dalle parti civile costituitesi in 3000 €.

Sentenza chiara e decisamente inoppugnabile, non solo per i concordanti rilievi delle sentenze di I grado e di Appello, che in maniera decisamente coerente hanno statuito la responsabilità omissiva dei due infermieri, ma soprattutto per il rigore logico seguito dai giudici nell’imputare ai due professionisti la responsabilità e l’incuranza di aver sottovalutato le condizioni cliniche del paziente.

Questa sentenza offre un’ulteriore conferma a quello che affermiamo da tempo, ossia che l’infermiere di oggi ha delle responsabilità, sia sul piano penale che sul piano civile, del tutto diverse ed autonome rispetto a quelle che aveva solo 10 anni fa.

Non solo per la novellazione normativa succedutasi negli ultimi 15/20 anni, ma soprattutto per le interpretazioni giurisprudenziali sempre più uniformi nel ritenere la condotta del professionista infermiere alla stessa stregua dei suoi diretti e sovraordinati compartecipi delle scelte clinico-assistenziali, ossia i medici.

Il riconoscimento formale avvenuto con la legge, è stato di fatto confermato in modo sostanziale dai risvolti penali ai quali costantemente assistiamo, le continue condanne che prima erano prerogativa della classe medica sono divenute con il tempo prerogativa anche degli infermieri, poiché la posizione di garanzia è oggi in capo ad ogni operatore sanitario e non solo, o non più esclusivamente, al medico.

La negligenza dimostrata da questi due colleghi ha causato un esito infausto per il povero paziente, incolpevole delle scelte dei due; sarebbe bastato avvisare tempestivamente il medico di guardia per estinguere ogni colpevole omissione della condotta a loro ascritta, ovvero provvedere, di propria iniziativa, a prelevare un semplice emocromo, il cui risultato avrebbe certamente indirizzato i due infermieri al ripristino della volemia attraverso opportune trasfusioni di sangue, se non un ulteriore intervento nel tentativo di arrestare l’emorragia.

Gli errori si pagano e la presunzione dei due è stata giustamente considerata e giudicata colpevole.

Dott. Carlo Pisaniello

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