Alla FNOPI [Federazione Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche]
All’ANAC – Autorità Anticorruzione
Al Ministro della Salute
Oggetto: Contestazione notifica ai controinteressati – Illegittimità e ininfluenza per accesso civico, ex art. 5, D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Travisamento FNOPI – Commissariamento.
La scrivente Associazione contesta la procedura di notifica ai controinteressati per l’accesso civico, come da comunicazione FNOPI prot. P11834/I.9 del 14 maggio 2021, con la quale avete chiesto ai Vs. collaboratori Tonino Aceti, Onorato Biancone, Erica Busca, Adalberto Camisasca, Paolo Del Bufalo, Andrea Di Cesare, Luca Fialdini, Roberto Gandini, Alessandro Hinna, Michela Leacche, Massimiliano Lecce, Luigina Mortari, Flavio Paoletti, Saverio Proia, Stefano Simonetti e Lucilla Vazza in quanto, l’art. 5, co. 5 del D.Lgs. in oggetto, che la FNOPI ha titolato nella lettera informativa diretta ai controinteressati, è del tutto inconferente perché la richiesta di accesso civico promossa dall’Associazione Avvocatura Degli Infermieri è di tipo “generalizzato” e, pertanto, essendo prescritta obbligatoriamente dalla legge la pubblicazione dei dati richiesti, i controinteressati sono inesistenti e vengono degradati a soggetti passivi dell’obbligo legale.
Infatti, lo stesso co. 5 dell’art. 5 succitato specifica che la notifica ai controinteressati deve essere eseguita se la richiesta di accesso non è generalizzato ma soggettivo.
L’accesso civico generalizzato attiene non ad un’informazione di interesse personale, ma pubblica, finalizzata al rispetto dell’interesse collettivo e, perciò, a nulla rilevano i controinteressati che, pertanto, non potranno nulla opporre all’obbligo di pubblicazione imposto da un atto avente fora di legge.
La circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, attuativa delle Linee guida adottate dall’ANAC con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, precisa che: “non è evidentemente necessaria la verifica dei controinteressati quando la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria, essendo stata, in questo caso, effettuata a monte una valutazione da parte del legislatore al momento della imposizione della prescrizione di diffusione sui siti”.
Il travisamento nel quale è incorsa la FNOPI è grave e legittima un’ipotesi di commissariamento perché dimostra la totale inadeguatezza degli uffici legali e dei Consiglieri che non sanno distinguere un accesso civico generalizzato da un accesso documentale disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Pertanto, si contesta la procedura dei controinteressati e per nulla prorogare ulteriormente, si diffida la FNOPI a pubblicare immediatamente quanto richiesto, con istanza, per l’ANAC, di verificare quanto qui denunciato e procedere per le sanzioni di legge e per il Ministero della Salute di verificare i presupposti di un immediato commissariamento.
Con osservanza.
Il Dirigente
Dott. Mauro Di Fresco
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