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L’AADI denuncia il cacciatore dei No Vax per false dichiarazioni

L’Associazione Avvocatura Degli Infermieri ha ricevuto diverse segnalazioni a carico del medico competente di una A.S.L. pugliese che si è dato un gran da fare per diffondere false dichiarazioni sull’efficacia vaccinale e raggiungere la sua agognata mission, vaccinare tutti, vantandosi di essere il più grande persuasore di No Vax.

Si vanta di aver raggiunto il 99,99 % di vaccinati e convince i lavoratori dichiarando menzogne che sono state chiaramente smentite dalla segnalazione.

Commentando l’art. 4 del D.L. n. 44/2021 ha affermato che il lavoratore che resiste alla vaccinazione rischia il licenziamento, cosa non prevista nel modo più assoluto dalla norma e neppure prevedibile in quanto, vigendosi in rapporto pubblicistico, il lavoratore ha diritto al repêchage che può far valere anche in giudizio contro la Commissione Medica di Verifica (Cass. Lav., 4 settembre 2018 n. 21620) che neppure vincola il datore di lavoro, avendo carattere consultivo (Cass. Lav. 21 luglio 2017 n. 18020), allorché, definito il giudizio sulla capacità lavorativa e dichiarato semplicemente inidoneo a svolgere mansioni a contatto con i terzi e, attenzione, non a proficuo lavoro, ha diritto ad un ricollocamento anche presso altra amministrazione.

E’ stato definito dal quotidiano La Stampa, “il cacciatore di no vax”, perché non si fida, aprioristicamente, dei certificati di esonero vaccinale, confondendo l’inidoneità a proficuo lavoro con l’inidoneità speciale e temporanea di cui al richiamato decreto.

Omette di aggiungere che, sull’impedimento al repêchage, vige un ferreo onus probandi a carico del datore e che, in caso di dichiarazione di impossibilità, è impedito ad assumere nuovo personale estraneo all’assistenza diretta o procedere a mobilità in entrata per i successivi 5 anni, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 C.C., stante la possibilità di riammettere in servizio il lavoratore decaduto, appena si apre la possibilità di un ricollocamento de facto, come previsto dall’art. 132, D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 che, benché al comma 1 non preveda espressamente la dispensa per motivi di salute, ne è ammessa l’applicazione, stante la decisione della Corte costituzionale con sentenza 14 – 26 gennaio 1994 n. 3 (in G.U. 02/02/1994 n. 6) che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui la norma non comprende quanto appena descritto.

Il medico in questione deve svolgere la propria professione con assoluta imparzialità e probità, evitando di manifestare ideologie di parte e, soprattutto, diffondere notizie false tra i lavoratori, al fine di raggiungere scopi estranei al proprio ufficio o soddisfare le proprie convinzioni personali.

Il codice deontologico medico prevede, per il caso di specie, tre condotte fondate sulla correttezza e sulla imparzialità, così come prevede anche l’art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e precisamente:

– Art. 1 Il comportamento del medico, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa;

– Art. 3 Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell’accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona;

– Art. 5 Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura (aggiungerei anche di natura propagandistica e popolare).

  Altre manifestazioni di intolleranza protendono per questa diffida:

  1. chi non possiede il green pass attenta alla salute pubblica ed è ignorante;

  2. sono abituato a fascisti e populisti no vax ma devo dire che il numero di cretini di sinistra contro il green pass e l’idolatranti l’individualismo è stupefacente;

  3. la medicina alternativa e i prodotti omeopatici sono cazzate e ci stupiamo dei no vax? E’ per questo che possiamo affermare che i no vax altro non sono che il prodotto finale della cattiva scienza;

  4. la medicina alternativa è una setta di adepti disposti a pagare per acqua e zucchero al posto di un farmaco sperimentato. Del resto, quasi tutte le religioni e le culture hanno rituali di purificazione, astinenza, digiuno, per lo più intrisi di superstizione e di ignoranza anche quando a farlo sono borghesi annoiati e naturalmente individualisti quali quelli che scorgo nei cortei no vax;

  5. un dipendente che si infetta in mensa per la presenza di un no vax positivo è responsabilità per legge del datore di lavoro ed è un infortunio professionale con possibili esiti mortali che porterebbe alla condanna del datore di lavoro.

Sul punto 1: chi non possiede il green pass e non ha contatti con terzi ovvero si comporta in rispetto della legge, non può essere tacciato come attentatore della salute pubblica. Questa stigmatizzazione dimostra il profondo astio che nutre il medico competente nei riguardi di persone rispettose. Del resto, sono centinaia le cronache che dimostrano come chi possiede il green pass possa contagiare altri, se infetto, perché il green pass non impedisce la diffusione del virus. Recentemente le cronache sui giornali hanno riportato la dichiarazione dell’On. Santanchè che pur possedendo il green pass ha diffuso il virus (V. allegato). La vaccinazione protegge al 100%.

Sul punto 2: accostare i no vax alle ideologie politiche estremiste, evidenzia il disprezzo per chi non vuole, legittimamente, vaccinarsi, subendo le conseguenze di legge, senza che ciò comporti l’adesione ad un’ala estremista.

Sul punto 3: la medicina alternativa, è, per molti medici e pazienti, un utile strumento di cura e tale scettica arroganza dimostra la mancanza di equilibrio che può influire sulla valutazione clinica che il medico competente deve svolgere sui lavoratori;

Sul punto 4: non risulta vero che i prodotti omeopatici siano costituti da acqua e zucchero e che siano sostenuti da indottrinamenti settari; queste affermazioni orientano il medico competente su posizioni oltranziste che minano la serenità e l’imparzialità del giudizio clinico;

Sul punto 5: falso e apodittico e perciò privo di scientificità e criticità! In mensa l’infezione può partire da un vaccinato infetto, eventi che avvengono quotidianamente; anzi, è vero il contrario. Il non vaccinato può essere un soggetto non infetto che può subire l’infezione di un vaccinato, cosa peraltro frequente (V. allegato).

Si deve anche precisare quanto segue, per la buona cultura del medico in oggetto:

– le schede tecniche di tutti i vaccini anti SARS-Cov2, emanate dal Ministero della Salute con prot. n. 0027471-18/06/2021-DGPRE-DGPRE-P, riportano la seguente informazione: “La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. La vaccinazione potrebbe non proteggere tutti coloro che lo ricevono. È pertanto essenziale continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni di sanità pubblica (mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani)”.

– la C.T.S. nel Report del Ministero della salute, CTS 0010154-15/03/2021-DGPRE-DGPRE-P, ha stabilito, nei punti segnati dal report, quanto segue:

2.1 si ribadisce che nessun vaccino anti COVID-19 conferisce un livello di protezione al 100%. La durata della protezione vaccinale non è ancora stata stabilita, la risposta protettiva al vaccino può variare da individuo a individuo e, al momento, non è noto se i vaccini impediscano completamente la trasmissione di SARS-CoV-2 (infezioni asintomatiche). Quindi, non è possibile al momento escludere un rischio di contagio anche in coloro che sono stati vaccinati. Questo è coerente con quanto ribadito dall’ECDC che riporta come, al momento, non vi siano prove sufficienti dell’effetto della vaccinazione sull’infezione asintomatica, e, quindi, sulla possibilità di trasmissione del virus da parte di soggetti vaccinati. Pertanto, gli operatori sanitari, nonostante siano stati sottoposti a vaccinazione devono essere considerati potenzialmente in grado di infettarsi con SARS-CoV-2 e di trasmettere il virus – European Centre for Disease Prevention and Control. Infection prevention and control  and preparedness for COVID-19 in healthcare setting – Sixth update. 9 February 2021. EDCD: Stockholm; 2021. La WHO sottolinea l’importanza per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l’infezione o che sono stati vaccinati, di aderire rigorosamente alle misure di prevenzione e controllo sanitario e socio comportamentali – WHO, Weekly epidemiological update, 23 february 2021. In conclusione, ogni lavoratore, inclusi gli operatori sanitari, anche se ha completato il ciclo vaccinale, per proteggere se stesso, gli eventuali pazienti assistiti, i colleghi, nonché i contatti in ambito familiare e comunitario, dovrà continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione, precauzione, valide per i soggetti non vaccinati, in particolare osservare il distanziamento fisico, indossare un’appropriata protezione respiratoria, igienizzarsi lavarsi le mani secondo procedure consolidate. Gli operatori sanitari, così facendo, proteggeranno anche soggetti particolarmente fragili, quali i pazienti o gli assistiti nelle strutture sanitarie – ISS Prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie, 10 maggio 2020.

2.2 Si stabilisce che le misure di prevenzione e protezione da parte di persone vaccinate si rende ancor più necessaria alla luce dell’attuale situazione epidemiologica che vede la comparsa da circolazione di nuove varianti virali, che appaiono più diffusive rispetto al virus circolante nella prima fase della pandemia e per le quali la protezione vaccinale potrebbe essere inferiore a quella esercitata rispetto al ceppo virale originario.

2.4 Si prevede che anche i soggetti vaccinati possano andare incontro a infezioni da SARS-CoV-2 poiché nessun vaccino efficace al 100% e la risposta immunitaria alla vaccinazione può variare da soggetto a soggetto. Inoltre, la durata della protezione non è stata ancora definita. Sulla base di quanto noto, per l’immunità naturale dopo infezione da altri coronavirus e per altre vaccinazioni, è possibile che, nelle persone che abbiano sviluppato una risposta immunitaria che post-vaccinale, si verifichi una graduale perdita dell’immunità nel corso dei mesi dopo la vaccinazione (fallimento vaccinale).

Per tali ragioni, considerando le dichiarazioni qui riportate inequivocabilmente false, apodittiche, prive di scientificità e indimostrate come peraltro tendenziose, offensive dei valori sanciti dal Giuramento di Ippocrate perché dirette ad intimorire i lavoratori creando situazioni di panico e inutili ansie, palesando un orientamento ideologico parziale diretto a “bocciare” i certificati di esonero in maniera pretestuosa e acritica e, quindi, pregiudizievole, si chiede di contestare, al soggetto succitato, l’addebito de quo, ognuno per il proprio ambito di competenza e di esitare la scrivente su quanto opportunamente provveduto nei suoi confronti nonché, per l’azienda, di escluderlo dall’attività di medico competente perché palesemente orientato in preconcetti discriminatori, quindi, privo della serenità e della imparzialità richiesta per tale ufficio.

Ora vediamo cosa faranno gli organi “indipendenti e imparziali”.

Mauro Di Fresco

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