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Denunciato Ospedale Sant'Andrea di Roma - Appropriazione indebita della retribuzione straordinaria

Assurdo, ma tutti i sindacati l'hanno approvata


È in corso al tribunale lavoro di Roma una causa in opposizione al decreto ingiuntivo vinto da tre infermieri dell’A.A.D.I. che riguarda la retribuzione del lavoro straordinario che l’ospedale Sant’Andrea di Roma non vuole pagare perché secondo un Regolamento interno approvato nel 2020 e sottoscritto da tutti i sindacati, i crediti del lavoro straordinario autorizzato, si estinguono, non dopo 5 anni come prevede la legge, ma dopo 4 mesi!


La regola nasce da una manipolazione interpretativa che però non è sfuggita all’A.A.D.I..

All’art. 10 del Regolamento dell’orario di lavoro per il personale del Comparto Sanità Istruzione e Ricerca, deliberato il 12 novembre 2020 con D.D.G. n. 1130, l’Azienda Sant’Andrea così stabiliva: “Nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore, i relativi riposi compensativi o le ore potranno essere usufruiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, anziché entro l’anno successivo, entro il termine massimo di quattro mesi come disposto dall’art. 31 c. 6 CCNL 2016/2018. Trascorso tale termine non sarà più possibile fruire né delle ore accantonate né del pagamento delle stesse”.

L’applicazione dell’art. 31 citato, ora art. 47, co. 6 del C.C.N.L. 2019-2021, è falsa!

Con il Regolamento che è stato impugnato dall’A.A.D.I., si cancella definitivamente il credito del lavoro straordinario maturato dopo soli 4 mesi, quando, invece, la legge stabilisce che si prescrive in 5 anni e nonostante la norma contrattuale invocata nel Regolamento non lo preveda.


Infatti, non è affatto vero quanto è scritto sul Regolamento.


L’art. 31, co. 6, riportato sul Regolamento, così recitava: “Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore”.

Pertanto, è la facoltà di recuperare con il riposo che si estingue e non il pagamento.

L’art. 47, co. 6 (attualmente vigente) così recita: “In alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore”.

Anche l’art. 47 non intacca il pagamento del lavoro straordinario che continua a soggiacere agli artt. 2948 n. 4 e 2935 C.C. (il cui dies a quo decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, come da Corte Cost., 10 giugno 1966 n. 63).

I crediti da lavoro straordinario autorizzato non possono essere cancellati se non per estinzione prescrizionale o rinuncia scritta del dipendente, come stabilito nella Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 30 settembre 2022 n. 1959 pubblicata a seguito della Cass. Lav., 6 settembre 2022 n. 26246.

In definitiva, l’A.A.D.I. ha contestato la manipolazione interpretativa operata in complicità con le OO.SS. che, all’atto delle richieste osservazioni sulla bozza del Regolamento, nulla hanno eccepito sul furto retributivo operato dall’azienda.


Sul punto si rimane sconcertati nel constatare la gravità di tale operazione realizzata con il supporto dei sindacati che dovrebbero difendere lo stipendio dei lavoratori da illecite aggressioni.

Così operando, l’azienda, ha locupletato sui sacrifici sopportati dai lavoratori, dimostrando disprezzo e scorrettezza rispetto alle energie consumate dai dipendenti a benefico della stessa.


I dipendenti devono essere protetti e non derubati.

Con tale sistema l’azienda ha sottratto il giusto compenso a chi ha svolto il doppio turno ed ha rinunciato al riposo, violando l’art. 36 Cost., senza considerare che ha pure sfruttato la forza lavoro spesa dal personale ingenuo e ignorante in materia e con mala fide ha negato il controrispettivo del sinallagma contrattuale.


L’A.A.D.I., per ultimo, ha ricordato al direttore generale che tre infermieri iscritti all’A.A.D.I. hanno già vinto un Ricorso per decreto ingiuntivo al fine di vedersi retribuito il lavoro straordinario maturato oltre i 4 mesi e che è in corso la causa in opposizione al decreto ingiuntivo vinto, il quale esito comporterà la denuncia all’ANAC e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro nonché al competente Ministero.

L’Ufficio Legale dell’A.A.D.I. sta anche valutando l’ipotesi del reato di appropriazione indebita che, nel rapporto di lavoro, è un reato assistito dalla condizione aggravante per via del metus, anche considerando l’evidente dolo diretto ad appropriarsi della retribuzione maturata legittimamente dei lavoratori (la manipolazione normativa è evidente).


L’A.A.D.I. ha anche chiesto che il Regolamento, nella parte contestata, sia immediatamente modificato; diversamente si procederà anche ai sensi dell’art. 96 C.P.C. per colpa aggravata.

Attendiamo l’esito di questa gravissima vicenda che, statene certi, l’A.A.D.I. non mollerà.

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