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Trasferita infermiera senza il suo consenso? Scattano 6mila euro di danno morale

  • Immagine del redattore: AADI
    AADI
  • 18 minuti fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Non si può trasferire una caregiver senza il suo consenso


Ennesima nuova vittoria dell’A.A.D.I. che farà la storia del diritto italiano e che sicuramente verrà scopiazzata in lungo e in largo dai soliti sindacati che se ne attribuiranno la paternità:

ma la vittoria è nostra!


La A.S.L. BAT aveva trasferito un’infermiera iscritta all’A.A.D.I. che assisteva il padre disabile in connotazione di gravità, in un distretto socio-sanitario più distante rispetto a dove già lavorava (per ovvie ragioni antisindacali e, quindi, per ritorsione) e, nonostante le vibrate contestazioni della Segreteria A.A.D.I. di Roma che aveva dedotto la violazione dell’art. 33, co. 5, L. n. 104/92, la A.S.L. BAT, sottoscrivendo la conferma dell’ordine da parte di tutto lo staff direttoriale, aveva insistito su tale necessità (avevano scritto che fosse urgente e fondamentale per la sopravvivenza del distretto socio-sanitario di destinazione).


Radicato il ricorso cautelare, il Tribunale di Trani accoglieva la domanda della dipendente ordinando la revoca del trasferimento.


Tuona il responsabile dell’Ufficio legale dell’A.A.D.I.: e il risarcimento?

NESSUN RISARCIMENTO, perché l’infermiera non ha mai ottemperato all’ordine di servizio.


Allora è stato depositato il ricorso di merito contro la parte dell’ordinanza che non riconosceva il risarcimento e contro la A.S.L. BAT che aveva disposto il trasferimento anche con la firma del dirigente infermieristico (come al solito, mai in difesa degli infermieri, ma contro).


Oggi la sentenza: deve essere risarcito in 6mila euro il danno morale del caregiver che viene a subire il trasferimento senza il suo consenso, anche se ha rifiutato, di fatto, l’ordine di servizio.


Non è stata una causa facile: si è ricostruita una tesi difensiva di altissimo livello, tale che verrà inserita in un testo di prossima pubblicazione, traendo spunti essenziali dal diritto penale nell’ambito del reato di pericolo e dalla normativa europea sulla disabilità, nonché dalle innovazioni giurisprudenziali del danno non patrimoniale connesso alla sofferenza intima soggettiva da patos.


E l’ordine di servizio?

Vi rimando ai due colonnelli di Totò.

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