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Il contratto decentrato punisce gli infermieri? Non c’è problema, l’AADI lo fa annullare!

Una lotta senza esclusioni di colpi.

Dal Ricorso per decreto ingiuntivo preparato per un infermiere dell’ASST Nord Milano si è passati all’opposizione e poi alla sentenza.

Due processi in uno dove gli avvocati dell’azienda hanno sostenuto, con ogni argomentazione possibile, il divieto di pagare gli straordinari ad un infermiere, sia perché non erano stati autorizzati, sia perché non aveva aderito alla Banca delle ore, sia perché non le aveva richieste entro la fine dell’anno, sia perché il contratto decentrato sottoscritto da TUTTI i sindacati anche da quelli infermieristici, permetteva all’azienda di convertire, liberamente, le ore di straordinario in riposi compensativi, sia perché non vi erano fondi per il pagamento richiesto.


Il primo giudice ha comunque accolto il ricorso monitorio preparato dall’Ufficio legale dell’AADI e patrocinato dall’Avv. Italo Crispino, che assiste in esclusiva gli iscritti A.A.D.I., ma l’azienda si è opposta avanzando diverse motivazioni che non potevano permettere, in maniera assoluta, il pagamento dello straordinario.

L’azienda è arrivata al punto di pregare il secondo giudice della causa di rigettare il ricorso perché la vittoria del dipendente “avrebbe aperto la via ad un filone seriale di contenzioso dagli alti costi di gestione e dagli effetti, anche economici, imprevedibili”.

Certo, ha replicato l’AADI, volete risparmiare sugli infermieri che costringete a svolgere i doppi turni ma erogate esosi benefit ai dirigenti e ai primari. Risparmiate su questi e vedrete che avrete i soldi per pagare gli straordinari.

A nulla è valso insistere su quanto disponeva il contratto decentrato e su quanto sostenuto dall’azienda sulle regole, inventate dai sindacati, per sostenere l’azienda: senza il consenso della caposala queste ore aggiuntive, scrivono gli avvocati dell’azienda, non potrebbero essere pagate e, comunque, la retribuzione è ammessa solo a fronte di una specifica autorizzazione aziendale, entro limiti predeterminati correlati ai fondi disponibili cosicché l’eccedenza oraria non viene mai pagata da questa azienda, ma conteggiata come tempo in recupero.


Non è così, insiste la difesa dell’infermiere: il contratto decentrato non può essere mai peggiorativo rispetto al C.C.N.L. che prevede la scelta del dipendente di farsi pagare o recuperare le ore in eccedenza e l’imposizione del datore di lavoro non è ammessa.

Inoltre, l’art. 36 Cost. non prevede il recupero a riposo di quanto lavorato ma la retribuzione, assurgendo, quindi, il recupero come mera eventualità scelta dal lavoratore ma mai obbligata neppure da un contratto interno.

E poi, l’infermiere, continua la difesa, aderisce all’Associazione Avvocatura Degli Infermieri che non ha mai sottoscritto il contratto decentrato e quindi lo disconosce.

Appena verificata tale linea difensiva, anche il secondo giudice ha accolto la richiesta del pagamento degli straordinari disapplicando il contratto decentrato perché lesivo degli interessi del lavoratore.


Per questi motivi, si legge in sentenza, si conferma il decreto di pagamento degli straordinari e si condanna l’azienda alle spese processuali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA.

Con questa sentenza epocale finalmente si aprono le porte ai pagamenti degli straordinari nella zona di Milano e si potranno dirigere altre attività difensive dell’A.A.D.I. verso altri fenomeni simili, come quello appena pervenutoci dove un’azienda ligure, addirittura, cancella le ore di straordinario ogni fine anno, sempre sulla base di un contratto decentrato sottoscritto da tutti i noti sindacati, ma è solo questione di tempo, frantumeremo anche questo!

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