Circolare 104/92 illegale: AADI diffida la ASL BT
- 1 minuto fa
- Tempo di lettura: 4 min
L’associazione contesta le circolari utilizzate per la gestione delle ferie estive e la fruizione dei permessi Legge 104/92
L’A.A.D.I. ha ricontestato le due circolari emesse dalla A.S.L. BT perché il Direttore del DSS4 di Barletta le ha utilizzate per gestire le ferie estive, comprimendo i diritti dei lavoratori.
L’Associazione Avvocatura Degli Infermieri ha così diffidato la A.S.L. BT:
COSTITUISCE UN ILLECITO non autorizzare le richieste di ferie e/o di permessi giornalieri (di altra tipologia, es. permessi personali, ecc.) da fruire immediatamente prima o dopo i giorni di fruizione dei permessi ex L. 104/92, nel caso in cui si tratti di lunghi periodi di assenza o anche della singola giornata antecedente o successiva a giorni festivi (diversi dalle domeniche o, per i turnisti, diversi dai festivi lavorati o in cui è programmato il turno), e ciò per un semplicissimo motivo: i permessi ex lege n. 104/92 sono destinati non al proprio riposo, ma all’accudimento del disabile, che può comportare anche impegni straordinari tali da sfinire in senso psicofisico il caregiver. Chiedere le ferie o altri permessi al fine di recuperare le energie consumate è, pertanto, assolutamente legittimo e non è possibile impedirlo apoditticamente. I due istituti in questione (permessi per assistenza al disabile e permessi vari o ferie) sono autonomi, indipendenti e diretti a soddisfare esigenze di soggetti diversi.
COSTITUISCE ABUSO DI POTERE, ex art. 3, D.P.R. 16.04.2013 n. 62, derogare a quanto sopra solo in caso di urgenza dimostrabile, perché nessuna norma lo prevede: è una vostra invenzione che aggrava l’assistenza al disabile. Avete già subito una condanna dal Tribunale del Lavoro di Trani per discriminazione del caregiver (nostra iscritta), ex art. 2-bis L. n. 104/92 in relazione all’art. 33, comma 5, che vi è costata 10.000,00 euro.
COSTITUISCE OMISSIONE INFORMATIVA, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., prevedere, in caso di urgenza, la possibilità di fruire dei permessi ex lege n. 104/92 solo se richiesti 24 ore prima del turno di lavoro, perché l’art. 39, comma 3, del C.C.N.L. 2022-2024 stabilisce che, in caso di necessità, la comunicazione (non l’autorizzazione) può avvenire “non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso” e non soltanto 24 ore prima.
COSTITUISCE ABUSO DI POTERE, ex art. 3, D.P.R. 16.04.2013 n. 62, sottoporre la fruizione dei permessi ex lege n. 104/92 all’esito della procedura amministrativa per la “concessione dell’autorizzazione” (anche questo un falso, perché il datore di lavoro non autorizza un bel niente, dovendo semplicemente prenderne atto, trattandosi di un diritto potestativo), poiché i permessi possono essere fruiti addirittura nello stesso mese in cui l’INPS rilascia il verbale di accertamento. Solo successivamente il dipendente è tenuto a regolarizzare la propria posizione amministrativa in seno all’azienda, ma nel frattempo può fruire dei permessi, come previsto dall’art. 4 della medesima legge (Cass. Lav., 03.03.2025 n. 5611).
COSTITUISCE ABUSO DI POTERE, ex art. 3, D.P.R. 16.04.2013 n. 62, stabilire che i permessi in parola possano essere fruiti nel medesimo mese o a giornate o ad ore, perché l’art. 39, comma 1, del C.C.N.L. 2022-2024 prevede che, nel caso di fruizione ad ore, l’eventuale modifica della richiesta successivamente alla programmazione sia consentita solo a giornata intera. Pertanto, è sempre possibile modificare la scelta in conseguenza delle esigenze cogenti del disabile.
COSTITUISCE ABUSO DI POTERE E INADEMPIMENTO, ex art. 1218 c.c., non autorizzare i permessi del caregiver se fruiti a ridosso delle ferie, per le ragioni dianzi esposte e, soprattutto, perché ciò è da ritenersi discriminatorio ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 216.
COSTITUISCE ABUSO DI POTERE, ex art. 3, D.P.R. 16.04.2013 n. 62, non concedere il congedo ex art. 42, D.Lgs. n. 151/2001 a chi non è caregiver per il medesimo disabile, per un semplice motivo: per i permessi ex art. 33, comma 3, non è necessario possedere il requisito della coabitazione con il disabile, a differenza del congedo che lo richiede. Pertanto, il congedo può mutare caregiver se il primo caregiver è impossibilitato a coabitare con il disabile, per cui il lavoratore che non ha mai assistito il disabile può tranquillamente ottenere il congedo come caregiver se coabita con il disabile, pur non avendolo mai assistito in precedenza. Infatti, nello stesso mese, il caregiver che coabita può fruire del congedo biennale e un altro familiare che non coabita con il disabile, mentre il coabitante lavora, può fruire dei tre permessi di assistenza per il disabile (Circolare INPS 07.08.2018 n. 3114). I due periodi possono essere fruiti senza interruzione anche dalla medesima persona, con la differenza che, nel congedo, si computano tutti i giorni del periodo (domeniche e festivi), mentre nei permessi si computano soltanto i giorni lavorativi.
In conclusione, si consiglia a questa A.S.L. di aderire alle leggi dello Stato, evitando di inventarsi una legislazione ad hoc per approfittarsi dell’ignoranza dei lavoratori, soprattutto in ossequio al dovere di “collaborare per preservare i diritti e gli interessi della controparte” (Cass. Lav., 11.05.2026 n. 13727).
In conseguenza di quanto sopra, si chiede, per correttezza, di modificare le circolari surrichiamate.
Se la A.S.L. non correggerà la sua determinazione, ci troveremo costretti a radicare altre cause con segnalazione alla Corte dei Conti.



Commenti