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Quando la Cassazione va nel panico: demansionamento infermieristico

  • 12 minuti fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Le contraddizioni della Cassazione sul ruolo dell’infermiere e il demansionamento


Nessuno conosce per bene la professione infermieristica e, per definirla, ci si affida alla TV e a quanto riportano i pazienti che hanno avuto contatti con gli infermieri.

C’è chi dice che l’infermiere è quello che risponde ai campanelli, chi dice che cambia le lenzuola o i pannoloni oppure chi racconta che l’infermiere fa tutto ed è il cameriere del reparto.

Si chiama l’infermiere per ogni cosa: perché le luci sono troppo intense, perché lo scarico del water non funziona o perché fa freddo.

L’infermiere è il factotum di tutto e di tutti e ciò grazie alla FNOPI che si preoccupa solo di stare in ghingheri alla giornata dell’infermiere per autoreferenziarsi.


La verità è che l’infermiere è il lavoratore per antonomasia, cioè quello che si attiva, anche sacrificandosi, perché altri se ne prendano i meriti e, così, si preoccupa che ogni cosa vada nel verso giusto, andando a risolvere i vari problemi quotidiani che si presentano nel posto di lavoro.


Tale confusione di ruoli ha mandato nel panico anche la Corte Suprema di Cassazione, naturalmente anche grazie ad avvocati non perfettamente eruditi in materia, e ciò si palesa chiaramente dalle sentenze emesse da collegi che descrivono l’infermiere e la sua attività in modo controverso e contraddittorio anche rispetto alla legge.


Emblema della confusione, da confrontare, sono:

  • Cass. Lav., 30.03.2026 n. 7711

  • Cass. Lav., 08.05.2025 n. 12128


La sentenza Cass. Lav., 30.03.2026 n. 7711 ha:

  • confuso il ricorrente, infermiere di un ospedale privato, con la figura dell’infermiere di un ospedale pubblico, applicando al ricorrente l’art. 52, D.Lgs. n. 165/2001 invece di applicare l’art. 2103 C.C.; tale errore ha sovvertito l’intera vicenda nel diritto perché solo l’infermiere pubblico deve concorrere al bene della cosa pubblica accettando il demansionamento che sia però temporaneo e marginale e non sistematico, mentre nel privato è sempre vietato anche se brevissimo;

  • accollato l’alimentazione, la movimentazione e l’igiene del paziente all’infermiere, dimenticandosi totalmente dell’esistenza dell’O.S.S.;

  • riconosciuto il risarcimento del 10%, parametrato alla retribuzione, come più che soddisfacente per l’infermiere;

  • richiamato il citato art. 49 del codice deontologico dell’infermiere, nonostante fosse stato abrogato: errore commesso dalla Corte di Appello che, tuttavia, secondo la Cassazione, non cambia la decisione.


La sentenza Cass. Lav., 08.05.2025 n. 12128 ha:

  • resuscitato l’art. 49 del codice deontologico perché posto nell’interesse primario degli assistiti, così che l’infermiere possa compensare le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera (nessun’altra qualifica compensa le carenze, neppure il direttore generale);

  • stabilito che l’art. 49 si sposa perfettamente con il dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività infermieristica;

  • dichiarato che il lavoro dell’infermiere e quello dell’OSS sono uguali, poiché entrambi si prendono cura della persona (la sentenza però dimentica il medico, che avrei inserito visto che anche questo si prende cura della persona);

  • deciso che il trasporto dei malati, il riordino dei letti, il rispondere ai campanelli, la cura delle incombenze igieniche dei pazienti, il cambio dei pannoloni, il portare le padelle e i pappagalli, nonché svuotarli e pulirli, è compito degli OSS, ma che l’infermiere può farlo solo sporadicamente e non sistematicamente;

  • deciso che nessun risarcimento è dovuto perché non è stato spiegato quale danno abbiano subito i ricorrenti.


A fronte di un 10% di risarcimento che la Cass. Lav. reputa più che soddisfacente per lo “sguattero infermiere”, voglio solo ricordare alcune pronunce risarcitorie per demansionamento che hanno interessato categorie dotate di meno preparazione e responsabilità. A titolo di esempio:

  • Cass. Lav., 3 luglio 2018 n. 17365 ha parametrato al 50% un capo elettricista che è stato demansionato a elettricista;

  • Cass. Lav., 23 novembre 2017 n. 27930 ha parametrato al 40% un impiegato assegnato all’inserimento dati per ridotta utilizzazione;

  • Trib. Lav. Mantova, 20 settembre 2016 n. 122 ha parametrato al 50% un responsabile commerciale non laureato che comunque ha conservato le proprie mansioni;

  • Cass. Lav., 23 febbraio 2016 n. 3485 ha parametrato al 30% un operaio qualificato che svolgeva anche le pulizie dell’officina e che comunque ha conservato le proprie mansioni;

  • Cass. Lav., 25 agosto 2015 n. 17123 ha parametrato al 40% un non laureato con mansioni di fatto dirigenziali ma sottovalutato a impiegato;

  • Cass. Lav., 22 settembre 2006 n. 20616 ha parametrato al 100% un professionista non laureato che comunque ha conservato le proprie mansioni.


MA ALL’INFERMIERE BASTA IL 10%


EVVIVA LA GIORNATA DELL’INFERMIERE!

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