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L'AADI abroga l’articolo del CCNL che impedisce il pagamento dello straordinario agli infermieri

  • 16 minuti fa
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La Corte d’Appello di Roma annulla la circolare ospedaliera e condanna il Sant’Andrea


L’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma si rifiutava di pagare lo straordinario a tre infermieri dell’A.A.D.I. per diverse ragioni:

  1. non era stato previamente autorizzato, come stabilisce il C.C.N.L.;

  2. la Direzione Generale, con la firma di tutti i sindacati, aveva deciso di non pagare lo straordinario ma di imporre il recupero con riposo compensativo;

  3. comunque non si poteva pagare perché mancavano i fondi.


Il Tribunale del Lavoro di Roma rigettava le richieste dell’A.A.D.I., condannando i ricorrenti e dando ragione all’ospedale.


Si proponeva appello reiterando le stesse ragioni avanzate in Tribunale e, con una causa durata tre anni, la Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro – esaminava meglio la tesi dell’A.A.D.I., basata sul principio dell’homo eiusdem della prestazione onerosa (una questione molto complessa che solo chi pratica il diritto del lavoro avanzato ne conosce le sfumature).


La Corte d’Appello invitava le parti a redigere le note ex art. 127-ter c.p.c., con le quali si precisava il principio eiusdem, traendone anche ricca giurisprudenza.

La difesa dell’ospedale si fondava sulla carenza di fondi, sul consenso dei sindacati e sull’assenza delle autorizzazioni imposte dal C.C.N.L.

L’A.A.D.I. spiegava e dimostrava che gli infermieri di continuità assistenziale, sui quali grava la posizione di garanzia penale, non devono chiedere alcuna autorizzazione per prolungare il servizio, in quanto ricadente sotto l’egida dei servizi essenziali di rilievo costituzionale.

L’ospedale replicava che i ricorrenti avevano aderito alla banca delle ore, ma l’A.A.D.I. illustrava alla Corte che ciò non influiva sul pagamento degli stessi, così argomentando:


Regime ordinario (art. 47)

  • l’attività straordinaria deve essere previamente autorizzata (co. 2);

  • l’attività straordinaria NON deve essere previamente autorizzata se necessaria a fronteggiare casi di urgenza a garanzia dei livelli di assistenza (co. 2);

  • il pagamento è effettuato automaticamente, a meno che il dipendente richieda in sua sostituzione un riposo compensativo pari alle ore maturate di straordinario ed entro 4 mesi dalla sua maturazione. Questa modalità di fruizione del lavoro straordinario si applica esclusivamente ai dipendenti che NON abbiano aderito alla banca delle ore (co. 6);

  • la conversione del lavoro straordinario in riposo compensativo è svolta a pari ore, ma deve sempre essere versata la differenza della tariffa straordinaria (diurna feriale 15%, notturna feriale/diurna festiva 30%, notturna festiva 50%) e la tariffa ordinaria del giorno feriale (riposo compensativo), per evitare ingiuste locupletazioni datoriali, poiché il datore riceve, in cambio di ore di valore superiore (straordinarie), pari ore convertite in riposi dal valore ordinario. Il riposo compensativo si svolge infatti in una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata al lavoro e, quindi, rientrante nelle 36 ore settimanali ordinariamente dovute per percepire la retribuzione base. Il pagamento è effettuato il mese successivo a quello di svolgimento (co. 8 e co. 3 dell’art. 48).


Banca delle ore (art. 48)

La banca delle ore funziona come un conto corrente bancario ove sono custodite, non somme di denaro, ma le ore di straordinario (svolte in full-time) e supplementare (svolte in part-time entro determinati limiti contrattuali). In questo modo, il dipendente potrà convertire le ore del conto in riposi compensativi oppure chiederne il pagamento in un’unica soluzione esclusivamente entro il 15 novembre dell’anno in corso, per vedersele pagare l’anno successivo (co. 1).

La banca delle ore non è attivata “de plano” dal datore di lavoro, ma deve essere formalmente richiesta dal lavoratore interessato (co. 2).


Quindi, mentre nel regime ordinario il pagamento degli straordinari avviene “de plano”, senza che il dipendente ne manifesti la volontà, nella banca delle ore avviene esattamente il contrario: il dipendente deve manifestare la volontà di vederseli pagare e, non solo, deve farlo entro il 15 novembre.

L’A.A.D.I. dimostrava che il C.C.N.L. che prevedeva la banca delle ore, benché sottoscritto dai sindacati, era stato creato a danno dei lavoratori e per favorire il datore di lavoro che non voleva pagare.

Infatti, l’A.A.D.I. dimostrava che, quando si recupera lo straordinario, l’azienda si arricchisce perché, a fronte di 6 ore di recupero che valgono la tariffa ordinaria di circa 14 euro l’ora, si fa pagare dai lavoratori 16, 18 o 20 euro l’ora, cioè la tariffa maggiorata del 15%, 30% o 50% prevista dallo straordinario.

Si dimostrava, inoltre, che nel regime ordinario i riposi compensativi vanno chiesti immediatamente prima del mese successivo a quello in cui sono state lavorate le ore straordinarie, altrimenti andranno subito in pagamento, e devono essere fruiti entro 4 mesi dalla richiesta; nella banca delle ore, invece, i riposi compensativi sono la regola e vanno fruiti di mese in mese chiedendoli al dirigente fino all’esaurimento dell’intero ammontare delle ore straordinarie lavorate.


In poche parole:

  • Regime ordinario: il pagamento è la norma, i riposi compensativi l’eccezione;

  • Banca delle ore: il pagamento è l’eccezione, i riposi compensativi sono la norma.


Controparte e Tribunale non avevano compreso i due istituti.

L’ospedale contrapponeva alla tesi dell’A.A.D.I. il parere A.Ra.N. CSAN128, contrario al pagamento degli straordinari senza autorizzazione, ma l’A.A.D.I. replicava con diffusa giurisprudenza di Cassazione, precisando che il parere A.Ra.N. ha mero valore consultivo e non vincolante.


Oggi la Corte, con sentenza, ha:

  • annullato la circolare ospedaliera perché illegittima, in quanto non può disporre i riposi compensativi in luogo dei pagamenti, che rimangono una scelta dei lavoratori;

  • dichiarato irrilevante il parere A.Ra.N.;

  • dichiarato irrilevante la carenza di fondi;

  • accolto l’appello, condannando l’ospedale a pagare tutti gli straordinari svolti e non autorizzati, con interessi legali e oltre 8.000 euro di spese legali.

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