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Facciamo chiarezza noi, e lasciate perdere gli altri

  • 6 minuti fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Senza fare nomi, sono stati forniti chiarimenti sulla circolare della A.S.L. BT del 27.05.26 n. 43933, del tutto erronei e fuorvianti


Non è vero, come è stato scritto, che il CCNL, alternativamente, prevede, in caso di attività espletata durante la festività infrasettimanale, queste possibilità:

  1. equivalente riposo compensativo;

  2. corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le “maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all’art. 47 comma 8 ex CCNL 2019/2021”, corrispondente al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6.00 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo;

  3. applicazione dell’art. 48 ex CCNL (Banca delle ore).


L’assunto è completamente sbagliato se non viene interpretato, perché i sindacati hanno semplicemente copiato l’art. 67 del C.C.N.L. 2022-2024: altro che chiarezza, è copiato!

Infatti, si legge: “Il CCNL prevede che chi presta attività ordinaria da turno, in una delle giornate indicate, ha diritto al recupero della giornata con equivalente riposo compensativo. Altresì, è prevista “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, ferma restando la corresponsione delle indennità orarie previste per lavoro prestato in giornata festiva pari ad € 2,55 se notturna dalle 22 alle 06.00 pari ad € 4,00”.


Cosa è prevista? La frase è troncata: “Altresì è prevista a richiesta del dipendente” cosa?

La frase è troncata perché è stato copiato e incollato un pezzo dell’art. 67, co. 5 del C.C.N.L. 2022-2024 senza rileggerlo, poiché seguiva nei punti a), b), c), che sono stati posposti.

Comunque, le clausole contrattuali vanno interpretate (art. 1367 C.C.).


Prima di tutto definiamo le “parole”, così capirete meglio la questione:

  • orario diurno: va dalle 6 alle 22;

  • orario notturno: va dalle 22 alle 6;

  • straordinario ordinario o diurno: va dalle 6 alle 22 di un giorno non festivo (il giorno non festivo si chiama feriale e va dal lunedì alla domenica anche se non si lavora il sabato) ed è pagato il 15% in più della paga oraria di base (prendete lo stipendio, dividetelo per 156 e avrete la paga oraria media mensile come stabilisce l’art. 59, co. 4 C.C.N.L. 2022-2024);

  • straordinario notturno/festivo: si applica a due diverse tipologie:

    • notturno: va dalle 22 alle 6 di un giorno feriale, cioè non festivo;

    • festivo (diurno): va dalle 6 alle 22 di un giorno festivo.

    Entrambi vengono pagati il 30% in più della paga oraria di base;

  • straordinario notturno-festivo (state attenti alla differenza tra la “/” e il “-”): va dalle 22 alle 6 del giorno festivo ed è pagato il 50% in più della paga oraria di base.


Affrontiamo la questione.


Al riposo compensativo deve seguire, PER FORZA, il pagamento della differenza straordinaria.

Facciamo un esempio facile. Se lavoro 8 ore di straordinario (o un festivo infrasettimanale) e recupero 6 ore, cosa succede?

Se la mia paga è di 10 euro l’ora e lo straordinario è 11,50 euro, io riposerò per 60 euro (6 ore x 10 euro), ma la A.S.L. mi toglie dal credito mensile 6 ore che invece valgono di più, ed esattamente 11,50 x 6 ore, ovvero 69 euro.

La A.S.L. si è avvantaggiata di 9 euro in più prendendole dal mio stipendio. L’illecito si chiama ingiusta locupletazione, per cui se recupero 6 ore di straordinario ordinario devo anche percepire 9 euro in busta paga AUTOMATICAMENTE, SENZA CHIEDERLO (lo stabilisce la Cassazione).


Il festivo infrasettimanale va sempre pagato a titolo di straordinario anche se non avete superato il debito mensile (lo dice la Cassazione). Se poi avrete un debito dovete recuperarlo oppure subirete la decurtazione retributiva.

Lo straordinario festivo infrasettimanale va pagato come segue:

  • se svolto dalle ore 6 alle ore 22 del giorno festivo si aggiunge il 30% di aumento tariffale orario;

  • se svolto di notte ed entrate a lavoro nel giorno festivo va pagato al 50% dalle ore 22 alle ore 24;

  • se svolto di notte e da mezzanotte entra il giorno festivo va pagato al 50% dalle 24 alle 6.


Non è vero che si applica l’art. 48 della banca delle ore perché, per applicarsi, il dipendente deve avervi aderito formalmente, cioè con PEC espressa, chiara e diretta al datore, come stabilisce il parere A.Ra.N. CSAN149-ID30733 che ha spiegato chiaramente la relazione tra festivo infrasettimanale e banca delle ore.

Chi non ha aderito non può vedersi applicare la banca delle ore e deve essere pagato subito, a meno che non decida di recuperare entro 4 mesi dal mese di maturazione.


Non è neppure vero che l’art. 48 fa parte dell’“ex C.C.N.L.” perché il C.C.N.L. 2019-2021 è ancora vigente per la banca delle ore.

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