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Chiarezza su quarantena e sorveglianza: vengono retribuite?

Sono pervenute all’Associazione Avvocatura Degli Infermieri, numerose richieste di delucidazione sui pagamenti INPS relativi alla quarantena e alla sorveglianza sanitaria, in quanto, diverse amministrazione, informano gli infermieri e le ostetriche (che l’associazione ADI iscrive e tutela), che non si provvederà a pagare lo stipendio nei primi 10 giorni di malattia, secondo quanto previsto dal decreto Brunetta.

FALSO!

Esaminiamo la normativa, molto complessa e dinamica, leggendo, per primo, l’art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: “(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato). 1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. 2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9”

La Circolare INPS n. 3653/20 interpreta (opinatamente) i due commi appena citati.

Il comma 1 riguarda la quarantena e ciò comporta un isolamento dettato da uno stato infettivo e quindi di malattia che rende la prestazione lavorativa assolutamente inesigibile per impossibilità assoluta, essendo connotata da rischio infettivo altamente diffusivo.

Solo ai dipendenti privati, però, non viene computato il comporto cioè i giorni di assenza non vengono calcolati ai fini del periodo di tolleranza, oltre il quale il datore di lavoro può procedere alla risoluzione per giusta causa.

E per i dipendenti pubblici?

Ai dipendenti pubblici provvede un’altra norma, evidentemente il legislatore si è fatto sfuggire la regolamentazione per la P.A..

Il comma 2, invece, riguarda la sorveglianza precauzionale (V. Circolare INPS n. 3653/20) e, perciò, non uno stato di malattia, privo di quadri clinici che non consentano l’attività lavorativa, ma uno mero stato di rischio infettivo passivo, parimenti tutelabile perché si vuole evitare che il lavoratore si ammali.

Si tratta di una tutela che trae origine dall’art. 32, co. 1 Cost. ed, infatti, il lavoratore viene allontanato dal posto di lavoro perché è considerato fragile.

La tutela INPS applicata è quella del ricovero ospedaliero.

Ma si applica il comporto? L’INPS paga?

Sulla base dell’art. 71 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, modificato dall’art. 19 co. 2 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9: Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che nei periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, l’art. 87 del medesimo D.L. n. 18/20, ha stabilito, finalmente (è stato modificato due volte), che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Nella retribuzione fondamentale, rientra il rateo per la tredicesima mensilità e la retribuzione individuale di anzianità oltre ad eventuali assegni ad personam (Circolare INPS 21.07.2008 n. 16603).

Per ogni ulteriore informazione: Associazione Avvocatura Degli Infermieri, tel. 068818274, lunedì, mercoledì e venerdì ore 15-20.

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