top of page

Che differenza c’è tra Infermiere ed O.S.S.?

La maggior parte dei cittadini Italiani non conosce le differenze tra Infermieri ed O.S.S. ed è per questo che, in qualità di segretario dell’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico, ho deciso di fare chiarezza in merito alla faccenda.

L’AADI ha più volte ribadito, a più riprese, quali sono le caratteristiche che identificano la figura dell’Infermiere in Italia, ai giorni nostri.

La professione Infermieristica ha subito un notevole e costante cambiamento negli anni che si sono susseguiti.

La prima normativa statale indirizzata a regolamentare le c.d. “scuole infermieristiche” risale al 1925[R.D.L. 15 Agosto 1925 n.1832], riservate alle sole donne, con durata biennale ed obbligo dell’internato, ossia, l’obbligo di rimanere all’interno della struttura durante il periodo di formazione.

Non vorrei che qualcuno fosse rimasto al 1925, dico questo perché sui social, nella vita di tutti i giorni e purtroppo all’interno dell’ambiente lavorativo, mi capita spesso di assistere ad una totale confusione tra le varie figure professionali del sistema sanitario nazionale.

L’infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’Assistenza Infermieristica [Art. 1, codice deontologico dell’Infermiere] ed è considerato un “professionista intellettuale” ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile.

Chi è l’O.S.S.?

L’acronimo O.S.S. sta ad indicare l’operatore socio sanitario, una figura professionale ausiliaria con un proprio profilo, istituita in seguito all’accordo stato-regioni del 22 Febbraio 2001.

L’O.S.S. è definito come figura di supporto all’Infermiere e più nello specifico si occupa di assistenza diretta e aiuto domestico/alberghiero, interventi igienico sanitari e di carattere sociale.

È in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi ed il riordino del materiale dopo l’assunzione dei pasti.

Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale.

Appare evidente, citando solamente alcune delle principali attività e delle competenze tecniche previste per l’operatore socio sanitario che tale figura nasce esclusivamente come operatore di supporto all’assistenza sanitaria e non come operatore dell’assistenza infermieristica.

L’assistenza Infermieristica è riservata all’Infermiere, unico responsabile ed a nessun’altra figura.

Queste mie parole sono tese a far aprire gli occhi a quei cittadini che pensano che l’OSS possa andare “a casa della zia” ad eseguire iniezioni intramuscolari come se nulla fosse, o meglio, come se fosse un Infermiere.

Peccato che non sia così…ad ognuno la propria professione e soprattutto le proprie responsabilità.

Un OSS che esegue iniezioni intramuscolari a domicilio, non solo potrebbe cagionare un danno al paziente, non avendo una formazione specifica e le competenze adatte, ma innegabilmente sta anche commettendo un reato, il reato di esercizio abusivo di professione, art. 348 del codice penale.

Quando un cittadino si reca in pronto soccorso, al Triage, non trova un OSS ma un Infermiere, quando un cittadino chiama il 112 (ex 118) per una emergenza sanitaria, la chiamata viene inoltrata ad un Infermiere.

Infermieri, infermieri, infermieri, appositamente formati, altamente specializzati, sempre pronti ad aiutare i cittadini, sempre pronti ad assistere gli esseri umani, 24 ore su 24, sette giorni su sette, 365 giorni all’anno.

Non ho intenzione di denigrare la figura dell’OSS, che ritengo fondamentale per l’assistenza sanitaria, ma auspico che, una volta per tutte, si riuscisse a tracciare ed identificare l’ENORME differenza che esiste, secondo la legge Italiana, tra Infermieri ed O.S.S.

Cari cittadini, cari dirigenti, cari colleghi, “gli Infermieri sono l’AADI e l’AADI sono gli Infermieri”.

Spero di non avervi tediato troppo e concludo con uno stralcio dell’informativa AADI, presente sul nostro sito nella sezione “chi siamo” e vi invito ad una profonda riflessione:

L’Infermiere non è un ausiliario, non è un inserviente, non è uno schiavo, non è un servo e non è lo sguattero dell’azienda.

E’ un professionista, centro di imputazioni di diritti e doveri, persona fisica degna di rispetto e considerazione che non intende coprire ogni carenza organica ed organizzativa del posto di lavoro ed essere maltrattato e sottoutilizzato come tuttofare.

Ai sensi degli artt. 2103 C.C. e 52, D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, l’Infermiere ha il diritto di svolgere la professione di Infermiere; ogni altra richiesta che attiene lo svolgimento di mansioni diverse ed inferiori deve essere disattesa e combattuta con ogni utile strumento che l’ordinamento giuridico nazionale prevede.”

Dr. Michel De Maio

Infermiere Legale

                                                 Segretario Provinciale AADI-COINA Imperia

bottom of page