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ATTENTI ALLE SEDICENTI ASSOCIAZIONI DI INFERMIERISTICA FORENSE

Sono molto pericolose.

Si atteggiano a maestri del diritto ma non hanno neppure seguito un corso di giurisprudenza per posta; a molti interessa solo apparire e forse qualche click!

Ci risiamo. Una sedicente associazione forense che espone un logo da indurre i creduloni a bersi tutto quello che scrive, ne ha sparata un’altra veramente grave.

Ieri è stata diffusa una sentenza del tribunale di Chieti che, rigettando una richiesta risarcitoria di demansionamento lamentata da un infermiere, espone che, ai sensi di legge, l’OSS può somministrare la terapia farmacologica al pari dell’infermiere.

Non vi è dubbio che il giudice abbia commesso un errore, ma che lo abbia fatto di proposito è un fatto soggettivo (elemento psicologico del reato) che il presidente della sedicente associazione forense dovrebbe dimostrare; diversamente il giudice non subirà alcuna conseguenza se non in ambito civilistico se le parti dimostreranno un danno da colpa grave.

Precisiamo questo perché sul sito dell’associazione si legge che la sentenza è falsa e che se pur fosse vera il giudice risponderebbe di reato.

Smontare queste asserzioni da giurista di strada non ci vuole molto.

La sentenza è vera: si tratta della n. 142 emessa dal tribunale del lavoro di Chieti il 23 aprile 2019 a firma della dott.ssa Laura Ciarcia e quindi non è falsa, anzi, verrà appellata dall’Associazione Avvocatura Degli Infermieri anche se in primo grado è stata sostenuta da altro sindacato.

Naturalmente, per Statuto e per giustizia, l’Associazione ADI ha il dovere di impedire che questa sentenza possa radicarsi nella casistica di merito e quindi (per evitare che il sedicente forense reiteri l’accusa che qualcuno speculi sul demansionamento), gli ricordiamo che l’appello non verrà patrocinato pretendendo dallo studio legale convenzionato nessun anticipo di parcella, né l’ADI, come correttamente ha sempre fatto, incasserà somme, soprattutto in considerazione dell’enorme esborso di oltre 7000 euro di condanna alle spese legali che il soccombente dovrà sostenere.

Il sedicente, per fare lo splendido, cita anche a sproposito un brocardo latino (dimostrando però di non conoscerlo affatto) asserendo che il giudice siccome è andato contra legem ora ne risponderà penalmente.

Ma si può essere così sottosviluppati? Questo tizio si definisce anche un giurista forense e scrive cose che non penserebbe neppure un norcino.

Le sentenze contra legem cioè quelle in violazione di legge e contratti ovvero norme imperative e atti aventi forza di legge (V. art. 1372, co. 1 C.C.) non realizzano un reato ma un errore sanabile con il mezzo dell’impugnazione.

Se il sedicente giurista avesse almeno visto una puntata di law and order avrebbe imparato che il giudice civile che sbaglia le sentenze senza prova di corruzione (art. 319 ter C.P.) può solo subire la riforma della propria sentenza, fatto salvo che abbia cagionato con colpa grave dei danni civili alle parti, però solo nei limiti di quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 2015 n. 18.

Quindi imputare ad un giudice civile il dolo di aver realizzato una sentenza contra legem è un azzardo che odora di calunnia.

In buona sostanza, consigliamo, all’apprendista forense che non possiede la richiesta laurea in giurisprudenza che per tentare almeno un minimo approccio esegetico alle sentenze e alle norme, quantomeno anche per evitare le copiose figure di merda che fa spesso, di superare almeno un esame all’università e di attivare il cervello prima di inforchettare infermieri ignoranti che si intimoriscono semplicemente alla vista del suo logo.

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