La ASL BAT abroga il CCNL Comparto Sanità
- AADI

- 12 dic
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I dirigenti hanno il potere di cancellare le norme contrattuali e riscriverle a loro piacimento
Ormai se ne sentono di tutti i colori, ma quella della A.S.L. di Andria è davvero favolosa. In poche parole, il Direttore del Distretto Sociosanitario di Barletta non solo ha cancellato le regole sulla malattia riportate nel C.C.N.L., ma ne ha riscritte di nuove, minacciando addirittura il licenziamento dei colleghi che non le avessero rispettate.
Immediata la reazione dell’A.A.D.I. che, con una formale contestazione, ha richiamato all’ordine legale la A.S.L.:
Non è vero che quanto da Lei disposto garantisce il corretto adempimento degli obblighi contrattuali e di legge e, infatti, non cita neppure un articolo che dimostri le Sue asserzioni;
Non è vero che, in caso di ritardo della comunicazione, si perda l’indennità di malattia, visto che il controllo fiscale non è più necessariamente richiesto dal datore di lavoro, ma concorre d’ufficio unitamente all’INPS (Circolare 09.08.2017 n. 3265), giusti artt. 18 e 22 del D.Lgs. 27.05.2017 n. 75, che hanno istituito il Polo Unico VMC.
L’indennità di malattia si perde solo in caso di assenza alla visita fiscale e sempre che, alla convocazione presso gli uffici INPS, il dipendente non si giustifichi adeguatamente (art. 5, D.L. n. 463/1983);
Non è vero che il ritardo comunicativo comporti un “problema legale per il lavoratore”, perché incide esclusivamente sul piano disciplinare solo dopo 48 ore ed è sanzionato fino alla multa di 4 ore di retribuzione e non con il licenziamento, come previsto dall’art. 84, co. 3, lett. a) del C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021 (il recente C.C.N.L. 2022-2024 rimanda a questo C.C.N.L. per la procedura disciplinare e non vi sono state modifiche di sorta);
Non è vero che “a seconda della gravità del ritardo le conseguenze possono variare da un richiamo verbale fino al licenziamento per giusta causa”.
Questa falsa asserzione, di contenuto evidentemente intimidatorio, è viziata sotto più profili:
La tassatività del codice disciplinare nasce dalla sua natura pattizia che lo rende inflessibile (art. 1372 c.c. – Cass. Lav., 31.05.2017 n. 13804). Poiché tale infrazione è specificamente prevista dall’art. 84, co. 3, lett. a) del C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021, deve essere punita: con il rimprovero verbale se si ritarda una volta negli ultimi due anni; con il rimprovero scritto se si ritarda due volte negli ultimi due anni; con la multa di 4 ore di retribuzione se si ritarda tre volte negli ultimi due anni;
Non è possibile punire il dipendente se questi allega fatti impeditivi (ad es. febbre superiore a 38°C, iperglicemia tale da impedire ogni cognizione, sinistro stradale, ricovero, ecc.). La giurisprudenza riconosce molte fattispecie giustificative;
Non è possibile licenziare il dipendente per giusta causa, poiché il ritardo comunicativo rientra semmai nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo e non nella giusta causa;
Non è possibile licenziare per ritardo comunicativo perché i reiterati ritardi soggiacerebbero, eventualmente, all’infrazione dell’insubordinazione, che attiene ad altre fattispecie che il datore di lavoro deve dimostrare con dolo o colpa grave.
Inutile chiederLe la rettifica di quanto Lei ha opinatamente scritto, poiché Le fa comodo diffondere falsità che intimoriscono reverenzialmente i lavoratori.
Si coglie, tuttavia, l’occasione per rammentarLe che, così come pretende la tempestività della comunicazione di malattia, allo stesso modo dovrebbe autorizzare tempestivamente le ferie (come stabilisce il C.C.N.L.), in modo da dare l’esempio sul rispetto delle regole.
Contro la A.S.L. BAT sono in corso numerose azioni legali, prima fra tutte quella sui buoni pasto, appena vinta per la prima volta in questo territorio dall’A.A.D.I., dopo i rigetti dei ricorsi presentati da tutte le altre sigle sindacali (inutile dire che ora ci stanno copiando, come sempre).
Il sistema di illegalità è tuttavia diffusissimo e coinvolge quasi tutti gli istituti contrattuali, come ad esempio:
il rinnovo della domanda anno per anno per fruire dei permessi ex L. 104/1992 nonostante il disabile sia non rivedibile;
il divieto di fruire dei permessi 104 dopo la malattia;
l’obbligo di farsi autorizzare i corsi ECM dal dirigente, anche se questi è un tecnico della prevenzione, solo se li “gradisce”;
l’obbligo di dichiarare al dirigente i titoli dei corsi ECM svolti nel triennio, pena il mancato rilascio di successive autorizzazioni alla formazione;
e molto altro ancora.
L’A.A.D.I. combatte quotidianamente per riportare la legalità in sanità, visto il livello di anarchia che ormai affligge molte amministrazioni apicali.



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