top of page

AADI denuncia Emiliano e Conte per imposizione vaccini

Al Dipartimento Promozione Salute – Direzione – Regione Puglia

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Contestazione prot. n. 26/10/2020/0004690 Regione Puglia – Obbligo vaccinale operatori sanitari – Vanificazione sentenza Corte Costituzionale 6 giugno 2019 n. 137 – Violazione art. 32, co. 2 Cost..

Preg.me Autorità,

la scrivente Associazione contesta il provvedimento in oggetto perché vanifica, di fatto, quanto statuito dalla Corte Costituzionale di cui alla sentenza sopra indicata, sull’acclarata illegittimità dell’art. 1, co. 2 della legge regionale Puglia 19 giugno 2018 n. 27, ed in particolare, ritiene illogiche e contraddittorie nonché strumentali, le argomentazioni, anche di carattere esegetico, formulate dal dipartimento promozione della salute, nel provvedimento qui contestato, per i motivi che seguono.

In primis, il provvedimento pugliese, pur errando nella data della sentenza costituzionale (vale la data di pubblicazione e non di decisione), espone lunghe argomentazioni sull’esegesi dell’art. 1, co. 1 della legge regionale Puglia, quando, invece, l’illegittimità ha colpito il comma 2 del medesimo articolo e non il comma 1.

Ciò vale a confondere i destinatari del provvedimento ed a creare incertezza e dubbi sulla portata della sentenza costituzionale che, invece, questa Associazione intende chiarire.

Si comprende, quindi, che la finalità del suindicato provvedimento è di realizzare quanto opinatamente ed arbitrariamente deciso dal Presidente regionale, contrariamente alle legittime pretese governative statali accolte dalla Corte.

La Corte richiama il valore costituzionale dell’art. 32, co. 2 nella parte in cui tutela il diritto di ogni cittadino e finanche dell’infermiere (cosa che sfugge alla Regione Puglia) di rifiutare prestazioni sanitarie in assenza di obblighi di legge; legge che deve provenire dallo Stato e non anche dalla Regione, per l’evidente riserva che manifesta la norma costituzionale.

Quindi, emarginate le superflue argomentazioni che sostengono tale provvedimento qui contestato, il punto di diritto è: NON obbligare il personale sanitario a sottoporsi a qualsiasi prestazione sanitaria (vaccini compresi) se la legge STATALE non lo prevede.

Da tale naturale conclusione, si può postulare che, come confermato non solo dalla succitata sentenza, ma recentemente anche dal TAR Lazio, sez. III Quater, 2 ottobre 2020 n. 10048, l’obbligo vaccinale può essere deciso ed imposto ESCLUSIVAMENTE dallo Stato e non dalla Regione.

Da ciò discende, per ragioni di coerenza logica argomentativa, che il richiamato art. 279, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, non può porsi in contrasto con l’art. 32, co. 2 Cost., come è stato invece esposto nel provvedimento pugliese, ma coerentemente e perciò si deve necessariamente ritenere che il medico competente consiglia e non ordina agli infermieri dipendenti della struttura sanitaria di effettuare il vaccino raccomandato.

Diversamente, fa intendere il provvedimento, il medico competente provvederà a sospendere il dipendente ed a comminargli le sanzioni economiche di cui alla legge regionale.

Niente di più falso!

Il dipendente deve comunque sottoscrivere il consenso informato assumendosi i rischi prevedibili della vaccinazione: ma se la vaccinazione è imposta, com’è possibile che chi subisce un obbligo debba pure rispondere personalmente dei sinistri prevedibili?

Se è il medico competente ad imporre la vaccinazione o l’azienda, questi, in base a quanto stabilito dall’art. 2043 C.C. in combinato disposto con l’art. 32 Cost., se ne dovranno assumere ogni responsabilità, anche ai fini della tutela INAIL e dell’eventuale danno differenziale subito.

Tutto ciò ritenuto e considerato, questa associazione chiede l’annullamento del provvedimento in oggetto e, al Presidente del Consiglio, di intervenire per salvare la prerogativa di cui alla riserva di legge statale imposta dalla Costituzione, come meglio sopra esposta e specificata.

Naturalmente, nel caso in cui gli infermieri e le ostetriche, saranno oggetto di contestazioni disciplinari per il rifiuto opposto all’obbligo vaccinale, ovvero subiranno la sanzione economica disposta dalla legge regionale colpita da illegittimità costituzionale, si procederà per le vie legali senza ulteriore preavviso.

Si auspica un significativo riscontro.

Il Presidente

Dott. Mauro Di Fresco

Comments


bottom of page