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L’attività di ostetrica può occasionalmente assorbire le mansioni dell’infermiere professionale, sen

Commento a Sentenza T.A.R. sez. I, Molise n. 00521/2011

 Le ricorrenti, ostetriche dipendenti della AUSL Molise intimata, essendo state per più volte utilizzate come infermiere e come ferriste nella sala operatoria, chiedevano all’amministratore e al direttore sanitario della AUSL – responsabili dell’organizzazione dei reparti – di essere escluse da tali mansioni e dal novero del personale infermieristico operante nel blocco operatorio, ma ottenevano un riscontro negativo. 

Ne seguiva un contenzioso giurisdizionale al T.A.R. Molise sez. I che, con la sentenza n. 78 del 19.2.1997, respingeva il ricorso fissando tuttavia alcuni punti fermi sul rispetto dei compiti e delle mansioni dell’ostetrica. 

Con una diffida del 12.5.1997, le ricorrenti ostetriche invitavano la AUSL ad uniformarsi alle indicazioni del T.A.R., sennonché l’Amministrazione rispondeva di non dover provvedere in merito, considerato che la citata sentenza n. 78/1997 era di rigetto del ricorso.

Le ostetriche ricorrenti, di conseguenza, impugnano i seguenti atti: 

1) la nota datata 24.6.1997 prot. n. 3327/D, avente a oggetto <<atto di significazione e diffida datato 12.5.1997 e notificato all’ente il 28.5.1997, assunto al prot. U.S.L. n. 11180, concernente la sentenza T.A.R. Molise n. 78 del 19.2.1997>>; 

2) tutti gli atti preordinati, consequenziali o connessi.

Le ricorrenti deducono i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della sentenza del T.A.R. Molise n. 78 del 19.2.1997, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 7.3.1975 n. 163, del D.P.R. n. 761 del 1979 (in particolare dell’art. 29), del D.P.R. 27.3.1969 n. 128 (artt. 40 e 41), del D.P.R. 7.9.1984 n. 821, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e degli artt. 3, 36 e 97 Costituzione, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per errore nei presupposti, illogicità, irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, istruttoria insufficiente, motivazione carente ed errata, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e concludendo con la richiesta di reiezione.

Con l’ordinanza collegiale n. 428 del 1997, la I Sezione accoglie la domanda cautelare delle parti ricorrenti.

Con l’ordinanza presidenziale n. 171 del 2011, sono disposti ulteriori elementi istruttori.

All’udienza del 22 giugno 2011, la causa viene introitata per la decisione.

Il T.A.R. Molise sez. I ritiene il ricorso in parte infondato e in parte improcedibile.

L’Amministrazione resistente, dal canto suo chiede alle ostetriche ricorrenti di svolgere, solo occasionalmente nelle sale operatorie, anche i compiti di infermiere professionale, rilevando che, quando il blocco operatorio è destinato agli interventi di ostetricia e ginecologia, le ostetriche vi possono essere inserite, senza che ciò comporti adibizione a mansioni inferiori; inoltre, gli aspetti organizzativi del blocco operatorio – a dire dell’Amministrazione – non sono sindacabili dal personale che vi opera. 

L’Amministrazione osserva che, un giudizio su un’analoga questione sollevata dalle ricorrenti, si è concluso con il rigetto del ricorso (sentenza T.A.R. Molise n. 78 del 1997). 

Il Collegio ritiene quindi che i motivi del ricorso delle ostetriche siano inattendibili, infatti le ostetriche sono abilitate a svolgere tutti i compiti infermieristici professionali, anche nel blocco operatorio, allorché sia adibito a interventi chirurgici di ostetricia e ginecologia, non sussistendo disposizioni che limitino le prescrizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 marzo 1975 n. 163 ai soli casi di necessità e urgenza. 

Detta normativa consente all’ostetrica di svolgere anche le attività tipiche dell’ infermiere professionale, purché in connessione alla propria attività di assistenza alle gestanti (cfr.: T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 20.1.1998 n. 141). 

Pertanto, l’attività di ostetrica, in qualche modo, può occasionalmente assorbire le mansioni dell’infermiere professionale, senza che ne derivi un demansionamento (cfr.: T.A.R. Campania Napoli, IV, 10.10.1991 n. 291). 

Inoltre, se è vero che, a tenore della disciplina di cui all’art. 40 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, l’assistenza al parto comprende anche i compiti di sala operatoria, alle dipendenze dei sanitari di ostetricia e ginecologia, purché non sia imposto alle ostetriche di svolgere in via ordinaria e continuativa le mansioni proprie degli infermieri professionali (cfr.: T.A.R. Calabria Catanzaro, I, 20.6.2001 n. 996; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 1.4.1990 n. 141); è altresì provato – dalla documentazione relativa ai turni di servizio versata in atti dall’Amministrazione – che, nella fattispecie, il personale ostetrico impegnato in ogni turno di servizio, nelle ore diurne (che sono quelle in cui funziona maggiormente il blocco operatorio) era di 3 o 4 unità, la qual cosa lascia presumere che esso sia mai stato adibito totalmente e costantemente al blocco operatorio.

Sussiste inoltre un profilo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, concernente l’attualità dell’interesse delle ricorrenti di ottenere una modifica dell’organizzazione del loro lavoro nella sala operatoria. 

Il provvedimento impugnato dalle ricorrenti – la nota datata 24.6.1997 prot. n. 3327/D – era stato a suo tempo adottato da un amministratore straordinario della AUSL che oggi non più in carica, non già per effetto del normale avvicendamento, ma a seguito della globale riorganizzazione delle aziende sanitarie locali e della costituzione della Azienda sanitaria regionale unica (A.S.Re.M.); pertanto, detto provvedimento ha perso di efficacia ed è totalmente superato, talché l’annullamento giurisdizionale di esso sarebbe pressoché inutile. Ciò, in ultima analisi, priva le ricorrenti dell’interesse attuale alla decisione del ricorso.

Per questo motivo il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, con pronuncia definitiva, in parte respinge il ricorso perché infondato e in parte lo dichiara improcedibile, stante la sopravvenuta carenza di interesse, compensando tra le parti le spese del giudizio.

L’attività di ostetrica quindi, all’interno del blocco parto con adiacente servizio di camera operatoria, può ricomprendere anche quelle attività tipiche dell’infermerie strumentista purché svolte nell’ambito della seduta di ostetricia e ginecologia; è quindi del tutto legittimo da parte dell’amministrazione adibire le ostetriche all’attività di strumentista al pari dell’infermiere.

Dott. Carlo Pisaniello

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