La pubblicità diffusa da nursing up sulla vittoria in cassazione del pagamento delle festività infrasettimanali è, naturalmente, propagandistica.
Non tutte le festività vanno pagate.
Solo se nella banca ore del mese di riferimento (cioè nel mese nel quale avete lavorato la festività) sono andate a CREDITO orario, le ore svolte devono essere pagate.
Per esempio, se nel mese di dicembre avete lavorato per 8 ore il 25 dicembre e nella banca delle ore, tra il dare e avere, vi hanno accreditato 8 ore, allora potete richiedere il pagamento della festività. Ma se le ore svolte in festa sono andate a compensare il debito orario contrattuale o quello maturato in debito nella banca delle ore, nessuno straordinario vi può essere pagato.
Non può essere pagato neppure se, nello stesso mese, svolgete un ulteriore turno che copra il debito orario così da andare a credito e chiedere la festività infrasettimanale, perché è l’ulteriore turno che andrà commisurato al lavoro straordinario e non la festa.
La sentenza della Cassazione non dice che ogni straordinario festivo deve essere pagato, altrimenti la paga base verrebbe corrisposta anche se si lavorasse solo 28 o 30 ore a settimana e non 36, come invece è previsto dalla contrattazione.
Quindi, prima si lavora per 36 ore a settimana e poi quello che avanza va in straordinario.
Non è neppure vero che avete diritto agli arretrati perché se i conteggi effettuati a ritroso dimostrano che le ore lavorate durante le feste sono state assorbite dal debito orario maturato e detratto nel corso del tempo, quanto lavorato durante la festa non può andare in straordinario, ma a compensare le 36 ore settimanali che dovete.
Se le ore festive lavorate nel pregresso andassero in straordinario, allora il debito orario ordinario risultante dal pagamento di questo straordinario dovrebbe essere compensato con ulteriore lavoro straordinario oppure l’amministrazione dovrebbe detratte dallo stipendio le ore che dovevate lavorare per arrivare a 36 ore settimanali.
In questo caso (ore straordinarie festive-ore ordinarie) dovrebbero pagarvi solo l’indennità straordinarie festiva e non l’intera tariffa.
Esempio: ho lavorato a natale del 2018 ma nel 2019 quelle ore sono state consumate a compensazione del debito orario che ho contratto nel 2019.
Oppure, esempio: 8 ore lavorate di festa del 2018 sono trasformate in straordinario festivo. La se io trasformo 8 ore in straordinario, tolgo 8 ore dalle 36 che devo e quindi vado in debito orario di 8 ore che deve comunque ridare. Quindi delle 8 ore della festa lavorata mi verranno pagate solo le indennità straordinarie festive perché 8 ore dovevo comunque ridarle.
E’ ovvio che, in questo caso, il credito festivo non è più liquidabile perché è stato consumato per compensare il debito orario maturato nell’anno in corso.
Quindi, non sarà possibile procedere alla richiesta del pagamento dello straordinario festivo svolto se non si effettuano i dovuti conteggi dal commercialista o da un consulente del lavoro.
Solo se le ore lavorate durante le feste infrasettimanali che sono rimaste integre cioè non consumate nelle 36 ore dovute all’amministrazione possono essere pagate come straordinario festivo.
Queste ore, poi, devono ricadere necessariamente tra il lunedi e il sabato (infrasettimanali vocabolario Treccani) altrimenti vengono assorbite dalla domenica e non danno luogo a straordinario festivo a meno che non si lavori, la domenica, in via straordinaria, in aggiunta al turno regolare predisposto.
La Cassazione ha fissato il principio del pagamento dello straordinario festivo, ma non ha detto che deve essere sempre pagato, anche perché si deve rispettare l’istituto dello straordinario, come previsto dagli artt. 31, co. 7 del C.C.N.L. 2016-2018 e 40 del CCNI 20 settembre 2001 e la Cassazione non può obbligare l’amministrazione a pagare lo stipendio base se il lavoratore non lavora almeno 36 ore a settimana; solo le ore supplementari oltre le 36 settimanali danno luogo al pagamento dello straordinario.
Per ultimo, molti sindacati stanno facendo spedire le richieste del pagamento del festivo infrasettimanale: anche questa è propaganda.
L’art. 2697 C.C. stabilisce che il lavoratore deve dimostrare l’ammontare del credito preteso e non l’amministrazione, ecco perché gli ospedali non vi risponderanno mai, anzi, fate il loro gioco perché inviando una richiesta inammissibile fate guadagnare loro tempo a vostro danno perché spostate il dies a quo della prescrizione del credito in avanti, bruciandovi gli arretrati.
Per questo motivo l’Associazione Avvocatura Degli Infermieri sta semplicemente inviando la costituzione in mora e l’interruzione della prescrizione nelle more dei conteggi certificativi dell’eventuale credito maturato.
Attenti alla strumentalizzazione dell’euforia perché come salite in cielo cadete per terra.
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