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VACCINO SÌ, VACCINO NO – NON SACRIFICATE QUANTO CONQUISTATO DAI PADRI COSTITUZIONALISTI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero della Salute

Al Vice-Ministro

On. Pierpaolo Sileri

Al Presidente della Camera dei Deputati

Al Presidente del Senato della Repubblica

Oggetto: Legge di coartazione vaccinale – Illegittimità – Ragioni – Diffida.

La scrivente Associazione, premesso che la stessa non rappresenta alcuna ideologia né PRO VAX né NO VAX ed è, quindi, trasversale e neutrale sulla questione; considerata la paventata legge di coartazione vaccinale da imporre ai sanitari, atteso che la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, con provvedimento n. 0010154-15/03/2021-DGPRE-DGPRE-P, avente ad oggetto la trasmissione del Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle

misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19”, ha accertato quanto segue:

  1. al punto 2.2. – Una persona vaccinata, al di fuori dell’ambiente di lavoro, deve continuare a rispettare le misure di prevenzione per la trasmissione del virus (distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani) anche se ha effettuato le due dosi previste e deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione succitate, poiché non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell’acquisizione dell’infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone. Questo ancor più alla luce dell’attuale situazione epidemiologica che vede la comparsa e la circolazione di nuove varianti virali, che appaiono più diffusive rispetto al virus circolante nella prima fase della pandemia e per le quali la protezione vaccinale potrebbe essere inferiore a quella esercitata rispetto al ceppo virale originario;

  2. al punto 2.3 – Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, secondo le definizioni previste dalle Circolari del Ministero della Salute, questa deve essere considerata un contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie. Si mantiene la deroga alla quarantena per il personale sanitario, con il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dell’infezione, fino a un’eventuale positività ai test di monitoraggio per SARS-CoV-2 o alla comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19;

  3. al punto 2.4 – Anche i soggetti vaccinati, seppur con rischio ridotto, possono andare incontro a infezione da SARS-CoV-2 poiché nessun vaccino è efficace al 100% e la risposta immunitaria alla vaccinazione può variare da soggetto a soggetto. Inoltre, la durata della protezione non è stata ancora definita;

  4. al punto 2.5 – I programmi di screening dell’infezione degli operatori sanitari, inclusi quelli delle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie, non devono essere modificati dopo l’introduzione della vaccinazione. Alla luce delle conoscenze acquisite, non si ritiene, al momento, di dovere modificare i programmi di screening dell’infezione da SARS-CoV-2 in atto per gli operatori sanitari, mantenendo inalterata la frequenza dei test.

Si ricordi anche l’art. 32 del Codice deontologico del medico: “Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all’art. 30. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l’incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”, oltre alla ulteriore legislazione internazionale in tema di consenso informato e precisamente:

  1. il Codice di Norimberga del 19 agosto 1947, secondo il quale il consenso volontario è irrinunciabile. La persona deve essere libera di scegliere il trattamento sanitario e avere sufficiente capacità di comprensione. Ciò comporta che debba essere informata sulla natura, durata, e scopo dell’esperimento (allo stato attuale il vaccino antiCovid è sperimentale perché non se ne conoscono i reali effetti ed ha saltato gli step di rito sulla sperimentazione scientifica), sui metodi con cui sarà condotto, sui rischi e sugli effetti prevedibili che potrebbero manifestarsi sulla salute;

  2. la Dichiarazione di Helsinki del 1964 che ribadisce il concetto del consenso esplicito e che gli interessi della ricerca medica, della scienza e della società non devono mai prevalere sul benessere della singola persona umana;

  3. il Belmont Report dei principi etici per la protezione dei diritti umani del 18 aprile 1979 che ha ribadito il consenso informato e la ponderazione valutativa del rischio-beneficio nonché l’interesse primario di protezione e tutela del singolo che mai deve essere prevaricato;

  4. la Dichiarazione universale di Bioetica del 20 ottobre 2005 che stabilisce il rispetto della dignità umana e dei diritti umani. Si sottolinea oltre al consenso informato anche il rispetto per la privacy e la non discriminazione e la non stigmatizzazione per i dissidenti;

  5. l’art 5 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 che stabilisce quanto segue: “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato”;

  6. l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2007: “Ogni individuo ha il diritto alla propria integrità fisica e psichica e il consenso libero e informato”.

Perciò detto, in conclusione, attesa la precarietà protettiva e preventiva degli attuali vaccini anti COVID e considerando l’enorme sacrificio in termini di libertà costituzionali ed in particolare, avendo riguardo al comma 2 dell’art. 32, la coartazione vaccinale non è legittimata allo stato dei fatti.

Si auspica una maggior conoscenza degli effetti vaccinali prima di intraprendere la strada della coercizione o dell’obbligatorietà, reprimendo una delle libertà fondamentali dell’individuo che caratterizzano la nostra società come democratica e liberale.

Si ponderi la decisione di sacrificare quanto conquistato con il sangue dei padri costituzionalisti perché, al momento, non ci sono evidenze scientifiche che possano legittimare un’azione del genere; azione che resterà scritta nella storia.

Assumetevi la responsabilità di continuare a difendere la libertà di scelta!

Ad maiora semper.

Il Dirigente

Dott. Mauro Di Fresco

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