Apprendiamo con stupore l’ennesima promessa politica che non può essere mantenuta.
Il Presidente della Regione Puglia, all’Assemblea in Fiera del Levante a Bari, ha promesso che bandirà un concorso per assumere infermieri e stabilizzare i precari che dal 31 ottobre sono senza contratto.
Si tratta, in tutta evidenza, di una bufala ovvero di una promessa politica che non potrà essere mantenuta, e vi spieghiamo i motivi.
Motivi legislativi: già la Corte Costituzionale, con sent. n. 234 del 10 novembre 2017, ha dichiarato incostituzionale parte delle leggi regionali Umbre del 30 marzo 2015 n. 8 e 17 agosto 2016 n. 10, con le quali si procedeva a stabilizzare gli infermieri oltre i limiti di spesa fissati dallo Stato e precisamente in violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 e all’art 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 nonché all’art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’art. l, comma 543, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
La Corte stabilisce la riserva di legge statale in materia di stabilizzazione e quindi le regioni non possono disporre liberamente alcun concorso, se non rispettando i limiti imposti dallo Stato; ergo, nessuna promessa politica può essere garantita in assenza di un’autorizzazione centrale.
In conclusione, nessuna regione, neppure quella pugliese, può bandire concorsi per un qualsivoglia numero di infermieri a piacimento, ma si deve necessariamente rispettare il limite di spese fissato dallo Stato.
Considerato che il limite di spesa si traduce in denaro e che il denaro si traduce, in pratica, in un numero determinato di infermieri, ciò vuol dire che il presidente Emiliano può assumere tutti e duecento infermieri precari?
No! C’è un altro limite.
La Corte Costituzionale succitata ha stabilito che sulla questione comanda lo Stato e non la Puglia.
Lo Stato ha emanato il D.P.C.M. 6 marzo 2015 intitolato “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità (pubblicato nella G. U. n. 94 del 23.04.2015, che, foriero dell’art. 97 Cost. che consente a tutti i cittadini in possesso dei requisiti scolastici richiesti per l’accesso ad uno specifico ruolo (rectius: infermiere), di partecipare ai concorsi pubblici, all’art. 3 ha fissato il limite massimo da riservare alla stabilizzazione nella quota del 50% e non oltre.
Motivi giurisprudenziali: la Corte Costituzionale è ritornata sul tema della stabilizzazione, ma valutandone un altro aspetto, quello della concorrenza tra le diverse procedure di assunzione/assegnazione e per la precisione in tema di alternatività tra concorso e mobilità.
Non solo!
Ha annullato una legge della Puglia (16 febbraio 2016 n. 1) emanata proprio dal Presidente Emiliano che aveva forzato il sistema legislativo statale per stabilizzare del personale sanitario da dedicare all’assistenza domiciliare integrata.
Ebbene, con sent. n. 110 del 12 maggio 2017, soprattutto sulla scorta di una già granitica giurisprudenza in materia, sia ordinaria con le pronunce della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (ex plurimis 24 novembre 2016 n. 24025) che amministrativa (C.d.S. 30 maggio 2017 n. 2578; 27 luglio 2017 n. 3226), la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge Pugliese perché aveva violato l’art. 97, co. 4 Cost. ovvero non aveva permesso agli infermieri disoccupati di poter partecipare al concorso pubblico (per questo si chiama pubblico), al pari dei colleghi assunti a tempo determinato e in attesa di stabilizzazione; quindi la legge impediva di fatto tale diritto costituzionale.
Ma vi è di più.
La Corte ribadisce la precedenza all’assegnazione dei posti vacanti nella struttura sanitaria pubblica, ai dipendenti a tempo indeterminato attraverso la procedura di mobilità; quindi prima la mobilità e poi il concorso con il 50% di stabilizzazione.
Il Presidente Emiliano ha già provato a fare quello che ha appena promesso, ma la Corte Costituzionale l’ha fermato; ed allora perché promettere quello che non è assolutamente possibile?
Lascio ai lettori la risposta …
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