La legge è stata novellata. In altri termini, non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Ne deriva, quindi, che il bonus spetta in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), quindi spetta al lavoratore dipendente a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Ma c’è un’altra novità: il figlio fiscalmente a carico non deve aver compiuto 21 anni. Il figlio non deve necessariamente essere registrato nella busta paga del richiedente ai fini delle detrazioni (perché potrebbe essere caricato sulla busta paga dell’altro coniuge o non esserlo perché lavora), ma solo uno dei due coniugi può chiedere l’assegno.
Per ulteriori informazioni leggete la Circolare qui riprodotta.
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