La posizione organizzativa che abbia funzioni “trasversali” non può partecipare al bando circoscritto al distretto o al polo ospedaliero.
Commento a Trib. Lav. Roma, R.G. n. 4068 del 3 novembre 2020.
Una ASL romana, ha bandito la richiesta di un posto di coordinamento essenzialmente per chi possedesse tale titolo ed, esclusivamente, per chi fosse in organico all’interno di uno specifico distretto; naturalmente il posto era disponibile presso tale distretto e perciò, si deduce, che si intendeva favorire solo quelli che già operavano all’interno del distretto banditore, escludendo, per logica, tutti gli altri dipendenti della ASL.
La ASL, però, non era d’accordo con questa tesi, propugnata dall’Associazione Avvocatura Degli Infermieri in una diffida sottoscritta dal Dott. Mauro Di Fresco, nella quale lamentava la vittoria, in graduatoria, di una posizione organizzativa radicata presso un altro distretto.
A nulla sono valse le critiche dell’Associazione Avvocatura Degli Infermieri dirette al direttore generale che, già, aveva deciso e tempestivamente conferito l’incarico bandito alla posizione organizzativa risultata vincitrice.
Radicata la causa presso il tribunale del lavoro di Roma, l’avvocato patrocinatore dell’Associazione Avvocatura Degli Infermieri, ha riproposto in giudizio le stesse argomentazioni esposte nella diffida dell’Associazione.
Si costituiva l’ASL e, successivamente, con due avvocati, anche la posizione organizzativa vincitrice, eccependo, unitamente, che la prima classificata, si doveva ritenere legittimata sul secondo requisito richiesto dal bando, perché possedeva “funzioni trasversali”, ovvero operava su diversi distretti, compreso quello banditore, anche se il proprio ufficio si trovava in un distretto diverso da quello previsto dal bando.
Secondo le loro tesi, la dipendente era, in un certo senso, assegnata a tutti i distretti perché si occupava delle sue attività, in ogni ambito territoriale dell’intera ASL.
Dopo una lunga causa che ha visto cambiare tre giudici, durata tre anni, il tribunale ha accolto perfettamente quanto già contestato nella diffida dell’Associazione Avvocatura Degli Infermieri, ritenendo le “funzioni trasversali” irrilevanti sul piano della strutturazione organica perché si deve avere riguardo alla sede effettiva (locale-ufficio) ove il dipendente risiede per la maggior parte del tempo, ovvero dove svolge la principale attività e conserva i documenti oltre i propri effetti e dove attesta la presenza in servizio.
Tra l’altro, il tribunale, ha rigettato tutte le eccezioni processuali avanzate dalle controparti, soprattutto quelle che hanno ritenuto invalido, generico e superficiale il ricorso preparato in collaborazione con il presidente dell’Associazione Avvocatura Degli Infermieri.
Anzi, il magistrato ha scritto in sentenza che: “Il ricorso proposto contiene tutte le indicazioni essenziali, necessarie e sufficienti per individuare l’oggetto del petitum, nonché la causa petendi che lo stesso ha ritenuto di svolgere a sostegno di dette richieste, basate su specifiche censure mosse all’operato dell’ASL convenuta e descritte in maniera sufficientemente dettagliata”.
Naturalmente, questi complimenti inseriti in sentenza (cosa rara) ha fatto piacere al direttivo dell’AADI.
Dopo questa sentenza di accertamento del diritto del nostro associato collocatosi inferiormente nella graduatoria, si procederà alla valutazione del danno da perdita di chance e alla denuncia alla Corte dei Conti e all’ANAC per i provvedimenti di legge.
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