Il Tribunale del Lavoro di Pisa, con Ordinanza cautelare del 20 agosto 2022 n. 382-1, ha accolto totalmente il Ricorso presentato a favore di una chirurga che era stata chiusa in un magazzino perché non vaccinata.
La sentenza di 24 pagine può essere così sintetizzata:
Non è certo quanta protezione e per quanto tempo offrirebbe il vaccino (“OFFRIREBBE”, formula dubitativa);
Assai sfuggente è l’affermazione che il vaccino protegga da nuovo contagio, contagio del resto proveniente in prevalenza da sempre nuove varianti del virus;
Vi è un difetto di scientificità sul ragionamento che assiste la protezione vaccinale che è, certamente, di una evidenza obiettiva palpabile;
Vero è, invece che, come pubblicato il 23 dicembre 2020 dal Ministero della Salute, “Anche dopo essersi sottoposti alla vaccinazione si dovrà continuare a osservare le buone pratiche di prevenzione e protezione attualmente previste, come indossare la mascherina, lavare spesso e accuratamente le mani e mantenere il distanziamento fisico. Questo finché i dati sull’immunizzazione non evidenzieranno con certezza che oltre a proteggere sé stessi il vaccino impedisce anche la trasmissione del virus agli altri e si arriverà a superare la pandemia in atto”;
Non esistono ulteriori dati sull’immunizzazione vaccinale e, quindi, per la causa di specie, evitando atteggiamenti polemici con sguardo al passato, si vuole calarsi nel momento attuale e si ritiene il dato ufficiale che involge la responsabilità del Ministero della Salute, un dato eccessivamente sintetico e di natura atipica, per cui ritengo affidabile quanto riportato dal European Centre for Disease Prevention and Control-An agency of the European Union, dalla homepage del sito ufficiale - in ordine alla onward trasmission, il dato che ci parrebbe rilevante - Last update 21 January 2022. This page presents the current knowledge on COVID-19 vaccines, available evidence and epidemiological context as of 21 January 2022 è il seguente: Al § COVID-19 vaccine duration of immunity, booster doses, and variants, leggiamo Despite increasing vaccine coverage in the EU/EEA, waning immunity and the circulation of variants with increased transmissibility and decreased vaccine effectiveness need to be considered. Studies assessing vaccine effectiveness against infection, hospitalisation and death show that there is a decline in vaccine effectiveness against infection, symptomatic infection and onward transmission for EU-authorised COVID-19 vaccines that correlate with time since completion of primary vaccination, which is similar to what was shown in earlier studies analysed in ECDC’s technical report Interim public health considerations for the provision of additional COVID-19 vaccine doses. For Delta VOC, vaccine effectiveness against hospitalisations and deaths continues to remain stable in the majority of studies up to nine months after completion of the primary series, with modest declines observed in older individuals and those with comorbidities. Emerging clinical trial data on the efficacy of booster doses of Comirnaty and observational studies on the effectiveness of booster doses against infection and severe disease show a significant increase in protection against infection and severe disease following a booster dose of Comirnaty in all age groups in the short term (the longest follow-up time in the included studies is approximately 70 days). However, while vaccines continue to elicit high level of protection against severe COVID-19, substantially lower COVID-19 vaccine effectiveness has been estimated against Omicron infection and symptomatic disease after primary vaccination compared to the Delta variant. Emerging evidence also indicates that vaccine effectiveness against infection (and onward transmission) by the Omicron variant is rapidly decreasing with time after both primary series and after a booster dose. These estimates should be considered as preliminary evidence. For the latest evidence, please monitor ECDC’s website and upcoming risk assessments. Duration of immunity is a complex issue and, to date, the correlation between measured immunity (e.g. levels of antibodies) and clinical protection from SARS-CoV-2 infection still needs to be established. The presence of memory T-cells could prevent severe disease in infected individuals for a long period of time, although the durability of these cells and role in protecting from infection (and onward transmission) remains unclear” (Traduzione sintetica: Nonostante l’aumento della copertura vaccinale nell’UE/SEE, è necessario considerare l’immunità calante e la circolazione di varianti con maggiore trasmissibilità e la ridotta efficacia del vaccino. Gli studi che valutano l’efficacia del vaccino contro l’infezione, l’ospedalizzazione e la morte mostrano che vi è un calo dell’efficacia del vaccino contro l’infezione, l’infezione sintomatica e la trasmissione successiva per i vaccini COVID-19 autorizzati dall’UE che sono correlati con il tempo trascorso dal completamento della vaccinazione primaria, il che è simile a quanto dimostrato in studi precedenti analizzati nella relazione tecnica dell’ECDC. La durata dell’immunità è una questione complessa e, ad oggi, la correlazione tra l’immunità misurata (ad esempio i livelli di anticorpi) e la protezione clinica dall’infezione da SARS-CoV-2 deve ancora essere stabilita. La durata delle cellule T e il ruolo nella protezione dalle infezioni (e dalla successiva trasmissione) rimangano poco chiari);
Sempre stando a dato di fonte ufficiale, OMS, compilato da WHO COVID-19 Weekly Epidemiological Updates up to 1 June 2022, in ordine al “Mutational profile: Omicron is a highly divergent genetic variant with a large number of mutations including 26-32 mutations in the spike protein, some of which are associated with potential for escape from humoral immunity and greater transmissibility. There are currently 5 main descendant lineages: BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 and BA.5, which share some mutations in the Spike but have distinct mutational profiles within the Spike and across other regions of the genome. Transmissibility and spread: The current global epidemiology of SARS-CoV-2 is characterized by declines in reported cases since a peak in new cases in January 2022, when the Omicron variant first became dominant. Omicron continues to be predominant globally, and among Omicron lineages, BA.2 and its descendent lineages account for 63% of all variants in the epidemiological week 20 of 2022. More recently, BA.4 and BA.5 are increasing in prevalence in certain regions, but these trends should be interpreted with caution as a result of changes to COVID-19 testing and sequencing strategies” (Traduzione sintetica: L’Omicron è una variante genetica altamente divergente con un gran numero di mutazioni tra cui 26-32 mutazioni nella proteina spike, alcune delle quali sono associate a potenziale fuga dall’immunità umorale e maggiore trasmissibilità. Attualmente ci sono 5 principali lignaggi discendenti: BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 e BA.5, che condividono alcune mutazioni nello Spike. Dal gennaio 2022 si è registrato un picco ascendente delle infezioni e la variante Omicron è diventata dominante per la prima volta. Omicron continua ad essere predominante a livello globale e tra i lignaggi Omicron, BA.2 e i suoi lignaggi discendenti rappresentano il 63% di tutte le varianti nella settimana epidemiologica 20 del 2022);
Il testo qui riportato in originale nella lingua inglese e redatto nella lingua comune scientifica è in ogni caso di immediata intelligibilità per le parti e i loro difensori, che hanno scelto di affrontare una materia scientifica, senza pregiudizio della difesa, quindi, e infatti Cassazione, ad es. ord. I Sez. 2019/n. 22979: “8.1. Sono infondate le censure concernenti le frasi della motivazione del decreto impugnato espresse in lingua straniera, atteso che si tratta di citazioni di testi, in lingua inglese, di facile comprensibilità. Neppure il ricorrente deduce specificatamente che dall'utilizzo, nei contenuti limiti di cui si è detto, della lingua straniera sia derivato pregiudizio al suo diritto di difesa (in tal senso Cass. n.6093/2013, seppure in fattispecie concernente la consulenza tecnica d'ufficio). Non si ravvisa, dunque, sussistente la lamentata violazione del principio dell'obbligatorietà della lingua italiana ai sensi dell'art.122 cod. proc. civ.”;
Relativamente all’immunità al COVID-19, dosi di richiamo e varianti, occorre considerare, nonostante l’aumento della copertura vaccinale nell’UE/SEE, il declino dell’immunità e la circolazione di varianti con maggiore trasmissibilità, nonché la minore efficacia del vaccino;
Gli studi accreditati confermano il declino immunitario come mostrato in studi precedenti analizzati nella relazione tecnica dell’ECDC “Considerazioni provvisorie sulla salute pubblica per la fornitura di dosi supplementari di vaccino COVID-19”;
Per Delta VOC, l’efficacia del vaccino contro i ricoveri e i decessi continua a rimanere stabile nella maggior parte degli studi fino a nove mesi dopo il completamento della serie primaria, con modesti cali osservati nei soggetti più anziani e in quelli con comorbilità. I dati emergenti dagli studi clinici sull’efficacia delle dosi di richiamo di Comirnaty e gli studi osservazionali sull’efficacia delle dosi di richiamo contro le infezioni e le malattie gravi mostrano un aumento significativo della protezione contro le infezioni e le malattie gravi in seguito a una dose di richiamo di Comirnaty in tutti i gruppi di età nel breve termine (il tempo di follow-up più lungo negli studi inclusi è di circa 70 giorni);
I dati emergenti indicano inoltre che l’efficacia del vaccino contro l’infezione (e la successiva trasmissione) derivante dalla variante Omicron diminuisce rapidamente nel tempo, sia dopo la serie primaria, sia dopo una dose di richiamo. Queste stime devono essere considerate come risultati provvisori;
La durata dell’immunità è una questione complessa e, ad oggi, la correlazione tra l’immunità misurata (ad esempio i livelli di anticorpi) e la protezione clinica dall’infezione da SARS-CoV-2 deve ancora essere stabilita. La presenza di cellule T-memoria potrebbe prevenire la malattia grave negli individui infetti per un lungo periodo di tempo, anche se la durata di queste cellule e il loro ruolo nella protezione dall'infezione (e dalla trasmissione successiva) rimangono poco chiari;
Sempre stando a un dato di fonte ufficiale OMS, compilato da WHO COVID-19 Weekly Epidemiological Updates e aggiornato al 1° giugno 2022, in ordine al profilo mutazionale: “Omicron è una variante genetica altamente divergente con un gran numero di mutazioni, tra cui 26-32 mutazioni nella proteina Spike, alcune delle quali sono associate a un potenziale di fuga dall'immunità umorale e a una maggiore trasmissibilità. Attualmente esistono 5 lignaggi discendenti principali: BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 e BA.5, che condividono alcune mutazioni nella Spike ma hanno profili mutazionali distinti all'interno della Spike e in altre regioni del genoma;
Ci parrebbe dunque alla data di oggi un dato oggettivo l’acquisizione del rilievo che la persona vaccinata può nuovamente essere contagiata e a sua volta contagiare, e che pertanto l’assolvimento dell’obbligo vaccinale – non in generale, in base a non condivisibile pregiudizio, ma a fronte dei vaccini sino ad oggi impiegati e alla specifica problematica sanitaria - ai fini della tutela cautelare sommaria probabilmente non possa costituire ragionevole fattore di discriminazione nell’accesso a qualsiasi professione, essendo se non smentita, quantomeno tutt’altro che chiara l’efficacia del vaccino in ordine alla ulteriore trasmissione del virus, onward trasmission, sotto un profilo cronologico anzitutto, in presenza di immunità calante, decremento di efficacia e a fronte di varianti di accresciuta trasmissibilità, come sopra attestato dalla Agenzia, European Centre for Disease Prevention and Control e dalla WHO (OMS);
Allo stato attuale delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche ufficialmente, istituzionalmente divulgate, pertanto, si è in presenza di un fattore di esclusione dal diritto al lavoro che, se al tempo poteva ritenersi ragionevole, nel tempo è stato posto in ragionevole dubbio, e al tempo attuale si rivela apparire irragionevole, non giustificato neppure da un principio di precauzione, di massima cautela per un superiore interesse collettivo, anzi paradossalmente pericoloso, come se affermassimo che un casco da motociclista protegga non solo chi lo indossi ma anche gli altri;
È la stessa Corte Costituzionale (sent. 2018/n. 5) a evidenziare nuovamente la “discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo”. E “questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)”;
Nella stessa sentenza si ribadisce anzitutto, “questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri”, accanto ad altre non secondarie condizioni ulteriori;
La scelta legislativa appare poi confliggere, se non altro, con il principio di necessarietà che, tra più mezzi astrattamente idonei al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, impone di individuare quello che, a parità di efficacia, incida meno negativamente nella sfera del singolo;
La privazione automatica e assoluta di ogni forma di sostegno economico per l’intera durata del periodo di sospensione dal servizio, senza possibilità di prevedere adeguate misure di sostegno economico, è stata inoltre denunciata come irragionevole e sproporzionata anche in riferimento al principio di tutela della dignità dell’individuo, di cui all’articolo 2 della Costituzione;
Parimenti, sul piano personale, la protratta privazione della propria specifica professionalità lavorativa, per un periodo di tempo consistente e potenzialmente indeterminato, è foriera anch’essa di effetti pregiudizievoli e irreparabili;
Questo giudice, accingendoci a depositare il provvedimento, dall’ascolto della radio del mattino, ha appreso che con la nota 1998 del 19 agosto, il Ministero dell’Istruzione ha riepilogato i provvedimenti attualmente in vigore per il contrasto del Covid. Le regole decadono a fine anno scolastico 2021/22, quindi fino al 31 agosto restano in vigore le attuali norme. Dal prossimo anno scolastico, dal 1° settembre cadono gli obblighi, salvo ulteriori provvedimenti governativi. Stop anche all’obbligo di vaccinazione del personale scolastico. Precisa la nota, che le disposizioni emergenziali esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023;
Tuttavia, l’art. 3 del decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
Il giudice si augura che si vada verso una linea di tendenza in via di stabilizzazione, confermando l’attenzione all’attualità̀ e non lo sguardo al passato che ispira la presente decisione.
Così decidendo, il Tribunale del Lavoro di Pisa, accoglie totalmente il Ricorso e ordina all’Amministrazione convenuta la reintegrazione nelle mansioni antecedenti la sospensione dallo svolgimento della prestazione, previa sottoposizione a tampone secondo modalità e tempistica adottati dall’Amministrazione, in condizioni di parità (cioè lo stesso screening che si applica ai vaccinati).
Ordina altresì̀ l’immediato pagamento delle retribuzioni arretrate, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Chiusa questa storia, se ne are un’altra.
Martedì inizierò a difendere diversi infermieri che, sospesi dall’Ordine professionale per scadenza del green pass, hanno continuato a lavorare senza informare l’ospedale dell’intervenuta sospensione e, quindi, sono stati accusati di esercizio abusivo ex art. 348 C.P..
Vincerò anche questa!
Comments